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Integrazione salariale e blocco ai licenziamenti nel Decreto Sostegni bis

Integrazione salariale e blocco ai licenziamenti nel Decreto Sostegni bis

I datori di lavoro privati possono presentare domanda per ottenere i trattamenti di integrazione salariale per i dipendenti ai quali hanno ridotto le ore lavorative

L’art. 40 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto Decreto Sostegni Bis), entrato in vigore il 26 maggio 2021, estende a domanda, da parte dei datori di lavoro privati,  i trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori che hanno avuto ridotte le ore di lavoro o hanno avuto sospeso il rapporto di lavoro a causa della pandemia in atto fino al 31 dicembre 2021 alle condizioni che si diranno appresso.

Lo stesso articolo sospende i licenziamenti fino alla suddetta data.

Esaminiamo di seguito le condizioni ed i termini di tali disposizioni.

MISIRE E DURATA DEGLI AIUTI ECONOMICI

Possono accedere all’aiuto economico in discorso (casa integrazione guadagni in deroga) i datori di lavoro privati che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 1919. Tali datori di lavoro stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto con la prospettiva di ripristinare i normali orari di lavoro esaurita la dette emergenza.

La durata dell’aiuto economico qui detto è di 26 settimane da collocarsi nel periodo che va dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2021.

La riduzione dell’orario di lavoro deve avvenire nei termini di cui appresso:

·         la riduzione  media  oraria  non  può essere  superiore   all’80%   dell’orario   giornaliero, settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   dall’accordo collettivo:

·         per  ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di  riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo di cui qui si dice è stipulato.

In questa realtà è stabilito:

a)      che il trattamento  retributivo perso va determinato inizialmente non  tenendo  conto  degli  aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo  collettivo  di  cui qui si dice;

b)      il trattamento di integrazione salariale  è ridotto in corrispondenza  di  eventuali  successivi  aumenti   retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;

c)      gli stessi accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro, l’orario  ridotto. Occorre dire che il maggior lavoro prestato comporta   una corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione salariale;

Infine, occorre dire che:

–     ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione  globale  che  sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti per questo tipo di aiuto economico  e  la  relativa  contribuzione figurativa;.

–     I datori di lavoro privati che a decorrere  dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale   sono esonerati  dal  pagamento del contributo addizionale fino al  31  dicembre 2021.

LA SOSPENSIONE DEI LINZIAMENTO

Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione salariale  resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo  periodo  le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti di cui al  primo  periodo  resta,  altresì  preclusa  nel  medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  e restano altresì sospese le procedure di contestazione dei licenziamenti pendenti dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro in corso

Le sospensioni e le  preclusioni appena dette non  si applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla  cessazione definitiva  dell’attività  di  impresa  conseguente  alla  messa  in liquidazione della società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa  o  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  a  livello   nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  è comunque riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego).

Sono  altresì  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio  sia  disposto per uno specifico ramo  dell’azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Salvatore Freni