Istituti non paritari, ecco requisiti e obblighi - QdS

Istituti non paritari, ecco requisiti e obblighi

Michele Giuliano

Istituti non paritari, ecco requisiti e obblighi

martedì 03 Settembre 2024

Quelli attualmente accreditati e riconosciuti a livello regionale per l’anno scolastico 2024/2025 sono in tutto sette. Entro il 31 marzo di ogni anno possono richiedere il mantenimento in elenco o l’istituzione di nuove sezioni

PALERMO – Sono sette gli istituti non paritari accreditati riconosciuti dalla Regione Siciliana per l’anno scolastico 2024/2025. Si tratta, per la scuola dell’infanzia, dell’associazione scuola svizzera a Catania; dell’associazione Il quadrifoglio, a Zafferana Etnea, sempre nel catanese; dell’istituto Accademia dei birichini, a Scicli, in provincia di Ragusa, e la scuola Regina Elena a Francofonte, nel territorio di Siracusa. Per quanto riguarda la scuola primaria, sono stati accreditati “L’isola che non c’è” a Palermo, e sempre l’associazione Scuola svizzera di Catania. Sempre quest’ultimo istituto prevede anche una sezione di scuola secondaria di primo grado.

Gli istituti non paritari non possono rilasciare titoli aventi valore legale

Secondo la legge, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 5 decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, queste scuole, riconosciute come non paritarie, non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né conferire l’idoneità a classi intermedie e finali. La regolare frequenza costituisce, tuttavia, assolvimento dell’obbligo scolastico, pertanto, gli alunni non sono obbligati a sostenere ogni anno gli esami di idoneità alla classe successiva, ma al termine del ciclo della scuola secondaria di primo e di secondo grado sosterranno gli esami di Stato in una scuola statale o paritaria. Qualora gli alunni intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, dovranno comunque sostenere, entro i termini annualmente previsti, gli esami di idoneità alla classe in una scuola statale o paritaria.

Ogni anno, entro il 31 marzo, questi istituti possono richiedere il mantenimento in elenco, una nuova inclusione, l’istituzione di sezioni di scuola dell’infanzia o corsi di studio aventi sede in locali differenti, anche se nello stesso comune, da quelli dove è già in funzione una scuola e ciò se facenti capo allo stesso ente gestore. La domanda viene accompagnata dalla documentazione relativa al legale rappresentante, la perizia giurata relativa ai locali utilizzati, che sigla l’idoneità della struttura interna, degli arredi e delle attrezzature, la conformità degli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I requisiti necessari

Il legale rappresentante dovrà dichiarare che l’iscrizione alla scuola è aperta a tutti e che il personale docente è in possesso dei titoli necessari, così come è idoneo il personale tecnico ed amministrativo. Va presentato anche il progetto educativo della scuola (Pei) adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, le linee essenziali dell’offerta formativa (Ptof) , elaborate in conformità con gli ordinamenti vigenti, in cui deve essere indicato in modo chiaro l’orario di funzionamento della scuola, il quadro settimanale delle lezioni e l’orario destinato alle singole discipline; in alternativa dovranno essere allegati appositi quadri, debitamente firmati dal legale rappresentate o dal coordinatore didattico.

Una volta accertato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale emette il provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie della Regione Siciliana. L’iscrizione ha validità triennale.

La scuola non paritaria non è una scuola statale ma ha caratteristiche diverse dalla scuola privata. Le scuole pubbliche vengono istituite dal Ministero dell’Istruzione (Miur) e sono definite statali in quanto sono gestite direttamente dallo Stato. Le scuole pubbliche si suddividono in statali e paritarie. Le scuole non paritarie invece non vengono gestite dallo Stato e hanno la totale libertà da un punto di vista dell’orientamento culturale e didattico; possono essere gestite da enti laici o religiosi e, a differenza delle scuole pubbliche, non hanno l’obbligo della laicità.

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