Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 51 dello scorso 3 agosto 2021. Detrazione legittima, invece, solo se è stata applicata aliquota superiore a quella prevista
ROMA – Dal 1^ gennaio 2018, con la modifica apportata al comma 6 dell’articolo 6 del D.Lgislativo 471/97, è stato stabilito che chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta.
Ed ancora, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Si tratta di una norma int… Per consultare tutto l’articolo abbonati cliccando sul link