Iva, arriva la stretta sui falsi esportatori abituali - QdS

Iva, arriva la stretta sui falsi esportatori abituali

Iva, arriva la stretta sui falsi esportatori abituali

venerdì 03 Febbraio 2023

Si tratta di operazioni non imponibili (che non prevedono applicazione di aliquota) collegate a scambi internazionali

ROMA – Come è noto, oltre alle operazioni imponibili ai fini Iva (quelle che scontano il 22% o le altre diverse aliquote previste dal Decreto istitutivo dell’Iva), ci sono pure le operazioni “esenti”, quelle “fuori ambito” ed anche quelle “non imponibili”.
Questa volta parleremo di questa ultima tipologia di operazioni che, pur rientrando nel regime impositivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, non solo non prevedono l’applicazione di un’aliquota, ma consentono anche la detrazione dell’Iva pagata “a monte”.

Si tratta di operazioni per le quali sono previsti gli stessi obblighi e le stesse formalità ai quali devono soggiacere le operazioni imponibili e che, al contrario delle operazioni esenti, non influiscono (limitandola) sulla detrazione dell’Iva sugli acquisti.
Sono operazioni non imponibili le “esportazioni” di cui all’art. 8 (comprese le cessioni intracomunitarie) e le operazioni “assimilate alle esportazioni”, quali le cessioni di navi ed aeromobili di cui all’art. 8 bis, nonché le prestazioni di servizio connesse con gli scambi internazionali di cui all’art. 9.
Sono pure considerate non imponibili le operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cosiddetti “esportatori abituali” ossia di coloro i quali, in presenza delle condizioni richieste dalla legge (operazioni registrate nell’anno precedente costituite per almeno il 10% da operazioni “non imponibili”), acquistano, senza addebito d’Iva, beni e servizi, tranne fabbricati ed aree edificabili (D.L. 29/12/83 n.746 – art.1 e Legge 18/2/97 n.28 – art.2, 1^ comma, lettera b), n.2).

“L’esportatore abituale”, ossia colui che si può avvalere delle cennata disposizione agevolativa chiedendo al suo formitore la non applicazione dell’Iva, dopo le modifiche apportate dall’articolo 12 septies del D.L. 34/2019 convertito con la Legge n. 58/19 (il c.d. “decreto crescita”), a decorrere dal 1^/1/2020, è tenuto:
a) comunicare al suo fornitore la volontà di acquistare in “sospensione d’imposta”, ossia in regine di non imponibilità, facendogli conoscere, anche in modo informale (per esempio con e-mail) il numero di protocollo della ricevuta telematica ottenuta dall’Agenzia delle Entrate. Un numero, quest’ultimo, che dovrà poi essere obbligatoriamente indicato nelle fatture del cedente, al fine di legittimare la non imponibilità dell’operazione;
b) alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della “dichiarazione d’intento”.
Contemporaneamente, il “fornitore dell’esportatore abituale”, non è più obbligato a registrare la comunicazione del cliente esportatore abituale né a riepilogare in dichiarazione annuale le richiesta ricevute.

Lo stesso fornitore, tuttavia, è responsabile della sanzione dal 100 al 200%, in caso di mancata verifica dell’esistenza delle condizioni che legittimano il cliente esportatore a chiedere la fatturazione in regime di non imponibilità, e resta pure responsabile della sanzione dal 100 al 200% e responsabile solidale dell’imposta non applicata qualora emetta la fattura senza applicazione dell’Iva in caso di mancanza delle condizioni che legittimano la non imponibilità.

Fino al 31 dicembre 2019, “l’esportatore abituale”, era tenuto solo:
a) al rilascio al proprio fornitore della “dichiarazione d’intento” preventivamente annotata su un apposito registro o su un’apposita sezione dei registri “fatture emesse” o “corrispettivi”;
b) alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della “dichiarazione d’intento”;
c) alla consegna al fornitore della ricevuta di presentazione della trasmissione telematica.
Il “fornitore dell’esportatore abituale” doveva registrare (entro 15 giorni dalla ricezione) la richiesta dell’esportatore abituale, e riepilogare, nella dichiarazione annuale (quadro VI), le dichiarazioni d’intento ricevute.

Ora, però, in aggiunta alla “stretta” prevista dalla citata legge 58/19, l’articolo 1, comma 1079-1083 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), di cui abbiamo prima parlato, è stato previsto, pure un meccanismo automatico che, in presenza di anomalie (mancanza dei necessari requisiti per applicare la disposizione agevolativa) che emergono dopo l’analisi di rischio fatta dall’Agenzia delle Entrate, blocca automaticamente la dichiarazione d’intento ritenuta irregolare. L’Agenzia invia pure un “alert” al fornitore al fine di evitare che anche quest’ultimo possa essere coinvolto nella evasione o nella truffa ai danni dell’Erario.

Non si dimentichi che, acquistando irregolarmente senza Iva (“a monte”), l’operatore ha la possibilità di operare irregolarmente anche “a valle”, ossia “in nero” nel momento in cui vende la merce acquistata.

Comunque, in caso di riconosciuta irregolarità dopo l’analisi fatta dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento viene automaticamente resa invalida, con l’invio di una comunicazione al soggetto emittente (tramite PEC) e lo “scarto” delle fatture elettroniche emesse irregolarmente.
Evidentemente, qualora il contribuente dimostri la regolarità del suo operato, l’Agenzia delle Entrate procede entro 30 giorni a regolarizzare l’operazione in autotutela.

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