Sempre più spesso, soprattutto in occasione di fatti di cronaca riguardanti reati particolarmente efferati, si sente parlare di “certezza della pena” o di “pena esemplare”. Si tratta di definizioni, per lo più di origine giornalistica o sommaria, che vengono utilizzate per sollecitare o l’inflessibilità della pena o la sua durezza.
Pena certa e pena esemplare: cosa dice davvero il nostro ordinamento
Ebbene, con buona pace di chi crede che l’aumento o l’inasprimento delle pene costituisca, da solo, un deterrente, cosa abbondantemente smentita a più livelli, bisogna dire che non è affatto così e che, fortunatamente, il nostro ordinamento non prevede né la fattispecie della “pena certa”, né la fattispecie della “pena esemplare”. A tal proposito, senza girarci troppo intorno, è bene precisare che se per “pena certa” si vuol dire “inflessibile”, bisogna subito chiarire che, secondo il nostro sistema giuridico, la pena non può essere “inflessibile”.
Per la Costituzione italiana, a seguito dell’interpretazione articolata che ne ha dato, in tantissime sentenze, la Corte Costituzionale, la pena deve essere flessibile e deve servire alla inclusione delle persone e a verificare il loro grado di recupero. Insomma, la pena non è da considerarsi una vendetta nei confronti di chi ha sbagliato! Bisogna inoltre aggiungere che affermare l’esigenza di una “pena certa”, implicitamente, significherebbe che nel nostro ordinamento viga il criterio della non “certezza della pena”, ovvero la possibilità discrezionale, ovviamente attribuita al giudice, di comminare una pena non in base alle previsioni normative, ma in base ad altri parametri: il suo stato d’animo, l’opinione pubblica, la simpatia o l’antipatia nei confronti del condannato, il carico familiare, le convinzioni politiche, le condizioni economiche, o altro. Fortunatamente non è così, perché sia le pene, sia le loro attenuanti o le loro riduzioni sono previste da apposite leggi, che il sistema giudiziario si limita ad applicare. Fortunatamente, poi, nel nostro ordinamento, non esistono neanche le “pene esemplari”, dato che, anche in questo caso, esistono soltanto le leggi che prevedono o non prevedono una pena, nelle sue varie forme e con le sue varie articolazioni, di solito legate a questioni di sicurezza. Secondo coloro i quali, in certi casi, bisognerebbe applicare delle “pene esemplari”, in Italia dovrebbe vigere un sistema binario, che dovrebbe veder correre lungo una rotaia le pene “ordinarie” e lungo l’altra le “pene esemplari” di natura eccezionale o, peggio, di natura soggettiva e discrezionale. Ovviamente non è così e meno male, perché un simile sistema, ove mai venisse inserito nel nostro ordinamento giudiziario, provocherebbe delle vere e proprie ingiustizie, palesemente discriminatorie, magari sulla base del censo o delle convinzioni politiche del condannato o di chissà quale altra motivazione.
Le tre teorie della pena: retribuzione, emenda e prevenzione
Dunque, volendo brevemente ricapitolare: è sbagliato sia parlarne di “pene certe”, perché tutte le pene sono certe, in quanto tutte sono previste dalla legge, e per la stessa ragione non esistono “pene esemplari”. A ogni modo, giusto per ampliare un po’ il ragionamento, forse è bene ricordare quali siano le principali teorie riguardanti le pene:
1) Teoria della retribuzione, secondo la quale la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione e giustificazione. Essa è da intendersi come il corrispettivo del male commesso verso l’ordinamento sociale e quindi viene applicata a causa del reato commesso, quasi come pagamento per esso, non certo come vendetta dello Stato verso il reo;
2) Teoria dell’emenda, secondo la quale la pena è protesa verso la redenzione morale e il ravvedimento spirituale del reo;
3) Teoria della prevenzione: secondo la quale la minaccia e la visibile concreta applicazione di sanzioni afflittive avrebbe un potere dissuasivo verso chi fosse tentato di commettere un reato o una qualsiasi violazione della legge fornita di sanzione (vale quindi anche per le sanzioni amministrative, che comportano solo il pagamento di una somma di denaro).
È giusto chiarire, inoltre, che le tre teorie, nella dottrina maggioritaria, convivono per cui la funzione della pena è considerata triplice.
Articolo 27 e articolo 13 della Costituzione: i principi che tutelano l’imputato
Poiché, infine, le stesse persone, giornalisti e non, che parlano di “pena certa” e di “pena esemplare”, di solito, sono portate a considerare colpevole colui che viene raggiunto da un semplice avviso di garanzia, emesso proprio a tutela dell’indagato, ben prima della emissione di una sentenza di colpevolezza passata in giudicato, è opportuno ricordare l’articolo 27 della Costituzione Italiana: “1) La responsabilità penale è personale. 2) L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 3) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 4) Non è ammessa la pena di morte”.
In particolare, inoltre, rispetto ad alcuni comportamenti “educativi” che talvolta vengono tenuti nei confronti di chi è sospettato di aver compiuto qualche reato, è bene non trascurare neanche il contenuto dell’art. 13 della Costituzione: “1) La libertà personale è inviolabile. 2) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 3) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 4) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 5) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva“.
Dunque, invece di sostenere la “certezza della pena” o la “pena esemplare”, sarebbe molto meglio se pretendessimo l’efficacia della pena ed il recupero civile e sociale del condannato.

