I lettori disattenti o facilmente suggestionabili credono, purtroppo abbastanza spesso, che la giustizia sia quella ipotizzata nell’atto di accusa che viene formulato dal Pubblico ministero. In realtà non è affatto così.
Non è così perché la giustizia rappresenta un percorso in cui esiste un’accusa che, come è stato appena detto, è rappresentata dal Pm; c’è una difesa, che è rappresentata dall’avvocato difensore; c’è un giudice, che esprime una sentenza.
Tutto questo attraverso un percorso che si compone di almeno tre gradi di giudizio e la cui valutazione va fatta in maniera più corretta e completa, cosa che mediaticamente accade molto raramente.
Giustizia mediatica e peso dell’accusa
Eppure, nonostante il sistema giudiziario sia così complesso e articolato, appare di tutta evidenza che il peso dell’accusa nella vita dell’accusato, ancorché innocente se non addirittura estraneo ai fatti, oltre che nell’opinione pubblica, è di molto maggiore del peso espresso dal giudizio finale il quale, anche se assolutorio, lascia strascichi di sospetto spesso incancellabili.
Questa grave situazione si manifesta a causa di una serie di questioni che vanno dalla gestione delle informazioni e dalle sue fonti, ma anche dal diffuso pregiudizio che in Sicilia è reso plasticamente da un detto: “‘U carbuni si non tingi mascaria”.
Letteralmente la frase significa che il carbone anche se non tinge sporca, nel senso che il sospetto, anche se non supportato da fatti e prove, lascia un’alea di morbosa curiosità non certo positiva.
Separazione delle carriere e ruolo del Csm
Il fenomeno si aggrava anche a seguito del fatto che il Pm e il Giudice, oggi, appartengono alla stessa macro-categoria e talvolta, come dimostrano le cronache di tutti i giorni, dialogano informalmente tra loro, con il rischio di influenzarsi tra loro ai danni della difesa.
La separazione delle carriere e delle funzioni, che si otterrebbe votando “Sì” al referendum della prossima primavera, servirebbe pure a limitare le possibili “debolezze” e le possibili “opacità” scaturenti dalla “colleganza” e dalla “reciproca interferenza”, in sede di Csm, nello sviluppo professionale esistente tra i Giudici e i Pm.
Indiscrezioni, stampa e segreto istruttorio
Al di là degli aspetti contingenti, però, resta un dato inconfutabile: nonostante sia dovuta la presunzione di innocenza spettante agli imputati, l’opinione pubblica è portata a valutarne la posizione sulla base, soprattutto ma per fortuna non sempre, delle accuse e le accuse sono quelle risultati dagli atti e dalle indiscrezioni.
Le “indiscrezioni”, per i giornalisti, rappresentano “pietanze” assai succulente, che però hanno una caratteristica: di solito vengono dagli inquirenti o dagli investigatori e possono configurare, per il cronista, la commissione del reato di violazione del segreto istruttorio.
Il rischio, però, si riduce parecchio se la fonte che ha fornito le “indiscrezioni” è la stessa a cui spetterebbe il compito “ingrato” di avviare il procedimento di accusa per chi avesse commesso un simile reato.
Giornalismo giudiziario e “ballon d’essai”
Questa anomala condizione mette il giornalista che si occupa di cronaca giudiziaria in una posizione di tendenziale “sudditanza”, cosa che potrebbe renderlo complice di manovre investigative non sempre perfettamente legali o corrette.
Il riferimento è ai cosiddetti “ballon d’essai”, vale a dire a quelle iniziative, a quelle notizie, a quelle indiscrezioni, ecc… che vengono promosse o diffuse per “testare l’aria”, per “osservare le reazioni” che determinano tra il pubblico o da parte di un avversario, prima di prendere una determinata decisione.
In senso metaforico il sistema, per esempio, è utilizzato in politica, nel giornalismo, nelle indagini, nel marketing per lanciare “esche” o sondaggi informali, evitando di esporsi direttamente con una decisione ufficiale, soprattutto se la reazione è negativa.
Effetti delle indiscrezioni sugli indagati
L’espressione e il metodo in questione è spesso utilizzato per descrivere manovre politiche, giudiziarie o comunicative in cui si fa circolare un’indiscrezione per testare il consenso.
Si tratta di situazioni ai limiti della regolarità, che possono pure favorire lo svolgimento delle indagini, ma che certamente possono determinare effetti negativi e tendenzialmente indelebili nella vita degli indagati che dovessero risultare innocenti.
Di questo aspetto, però, ci si occupa poco o nulla.

