L’istituto ha lo scopo di evitare contenziosi amministrativi o giudiziari (al giudice del lavoro entro 40 giorni dal ricevimento dell’atto da contestare)
Con Deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006 il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) approvava il “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, al quale seguivano altri documenti di prassi (circolari, messaggi etc.) uniformando tale Istituto (INPS) agli Enti pubblici in materia di autotutela, come disposto dall’art. 27-noneis della legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
EVITARE CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI
L’istituto in discorso (autotutela) ha lo scopo di evitare contenziosi amministrativi (ricorso ai vari Comitati dell’INPS entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto da contestare) o giudiziari (al giudice del lavoro entro 40 giorni dal ricevimento dell’atto da contestare).
La qui detta autotutela
va attivata dall’ufficio o dall’unità organizzativa che ha emesso l’atto
viziato oppure a seguito di istanza presentata dall’assicurato destinatario
dell’atto che viene contestato o da chiunque abbia interesse alla rettifica o
all’annullamento di tale atto. Nel primo caso a promuovere il procedimento di
autotutela è il direttore centrale o il direttore della sede che emesso l’atto
da Contestare che per tale attività si avvale della consulenza dell’ufficio
legale.
Nel caso in cui il valore
economico dell’atto da contestare ecceda complessivamente la somma di 500 euro, ai fini del provvedimento
finale, il Direttore della Sede responsabile del provvedimento acquisisce
l’assenso del Direttore Regionale che deve essere rilasciato nei termini utili
alla conclusione dell’istruttoria.
L’avvio di un procedimento di autotutela non sospende il termine per proporre il ricorso amministrativo o giudiziario.
QUANDO SI PUO’ ATTIVARE UN PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA
Un procedimento di
autotutela viene attivato per uno dei seguenti motivi:
- vizio di legittimità del provvedimento
(esempio violazione di legge, incompetenza); - sussistendo le ragioni di interesse
pubblico; - errori materiali o di calcolo;
- errori su dati anagrafici;
- mancanza di documentazione,
successivamente sanata non oltre i termini di decadenza.
L’attività della presente
autotutela viene svolta in tempi ragionevoli, in particolare:
- in
relazione all’annullamento d’ufficio i termini non possono eccedere i 60 giorni dalla data di avvio del
procedimento. L’istruttoria deve essere completata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento; - con
riferimento alla rettifica, il termine è di 30 giorni dal ricevimento della proposta o dell’istanza; la fase
istruttoria dovrà, dunque, complessivamente concludersi in tempo utile a
consentire l’emanazione del provvedimento finale entro il termine di 30 giorni dal dall’inizio del procedimento; - per
quanto riguarda la convalida i termini non possono eccedere i 60 giorni dalla data di avvio del
procedimento.
Del provvedimento adottato deve essere data comunicazione all’interessato ed eventualmente agli altri controinteressati, enti di patronato, rappresentanti legali intervenuti nel procedimento.
Salvatore Freni