Home » Sanità » Lavoratori domestici, novità e importo dei contributi dovuti per l’anno 2026: le nuove disposizioni INPS

Lavoratori domestici, novità e importo dei contributi dovuti per l’anno 2026: le nuove disposizioni INPS

Lavoratori domestici, novità e importo dei contributi dovuti per l’anno 2026: le nuove disposizioni INPS
inps e il nuovo bando Itaca per borse di studio e soggiorni scolastici

Per i vari rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (nella retribuzione convenzionale).

Nella giornata di oggi, venerdì 13 di febbraio, sono stati pubblicati gli importi dei contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 per i lavoratori domestici.

Lavoratori domestici, importo contributi dovuti per l’anno 2026: ecco le novità da conoscere

“Restano in vigore gli esoneri previsti con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti con decorrenza 1° gennaio 2006”- le spiegazioni dell’Inps. Inoltre, “si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva”- spiega la nota rilasciata in queste ore dall’Inps sui propri canali ufficiali.

La nota ufficiale dell’INPS sui vari importi nei contributi dovuti nel 2026

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 – dicembre 2025.

Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva. Tutti i dettagli al sito dell’INPS, CLICCA QUI e accedi al documento/circolare ufficiale.

Cosa cambia nei rapporti di lavoro a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tutti i dettagli al sito dell’INPS, CLICCA QUI e accedi al documento/circolare ufficiale.