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Lavori pubblici e concorrenza

Lavori pubblici e concorrenza

La Corte costituzionale boccia la legge toscana sul salario minimo negli appalti

Il “salario minimo”, un trattamento economico fissato per legge e vincolante per il datore di lavoro, è un tema di attualità nel nostro dibattito pubblico.

La legge toscana sul salario minimo negli appalti pubblici

La Regione Toscana aveva introdotto questo istituto nella disciplina degli appalti pubblici messi a gara dagli enti regionali, per contrastare il “dumping” contrattuale e promuovere compensi dignitosi per i lavoratori. La legge regionale aveva fissato una paga oraria di nove euro quale criterio premiale di cui la stazione appaltante avrebbe dovuto tener conto nella valutazione delle offerte delle ditte concorrenti per l’appalto. Il Governo aveva rinviato la legge alla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 117, secondo comma lett. e) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia della concorrenza. Anche se non preclusivo della partecipazione alla gara ma solo premiale per la graduatoria dei partecipanti alla gara, il criterio del salario minimo, ad avviso del Governo, restringeva comunque la platea dei partecipanti e quindi la concorrenza tra gli operatori.

La tutela della concorrenza è “trasversale”

La tutela della concorrenza ha natura cosiddetta “trasversale”: può investire anche materie di competenza del legislatore regionale riducendone, senza peraltro annullarli, i margini di intervento. Così accade per il trasporto pubblico locale non di linea, materia regionale dove tuttavia il legislatore statale può intervenire per mettere in concorrenza tassisti e titolari di licenze Ncc (Noleggio con conducente). Oppure per la materia delle concessioni demaniali a scopo balneare che il legislatore regionale può disciplinare avendo cura tuttavia di non incidere sull’assetto concorrenziale del mercato turistico-balneare, pena l’invasione di una competenza statale.

Perché le gare d’appalto devono restare statali

La materia dei contratti pubblici vede un intreccio tra competenze statali e regionali, ma esige una uniformità di disciplina per realizzare la piena apertura del mercato e consentire il libero esplicarsi di una sana competizione tra imprese. Richiede pertanto una regolamentazione statale per lo svolgimento delle gare, la selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione, che rispetti tanto le regole europee in tema di concorrenza, libertà di circolazione di merci e persone, prestazione di servizi, che i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Normative regionali diverse tra loro potrebbero produrre difformità di regolazione tra le varie regioni e conseguenti barriere territoriali.

Il Codice dei contratti pubblici tutela già i lavoratori

Neppure può sostenersi che la mancata previsione di un salario minimo lascerebbe i lavoratori delle imprese vincitrici dell’appalto privi di protezione. Il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da considerarsi riforma economico-sociale vincolante anche le Regioni speciali, reca norme di tutela a più livelli dei lavoratori. Prevede che i costi della manodopera siano determinati annualmente in apposite tabelle del ministero del Lavoro sulla base dei valori definiti dalla contrattazione collettiva e soggetti ad una ricognizione periodica. Inoltre ai sensi dell’art. 11 del codice il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), riguardante i lavori messi a gara, definito “leader” perché stipulato tra le associazioni datoriali e di lavoratori maggiormente rappresentative, è incorporato negli atti di gara: le tutele economiche e normative in esso previste regoleranno le condizioni dell’offerta.

Incostituzionale la norma toscana sul salario minimo

La disciplina del Codice costituisce il punto di equilibrio fissato dal legislatore statale tra la tutela della concorrenza e la difesa di altri interessi pubblici e non può essere alterato da disposizioni regionali divergenti. Da qui l’incostituzionalità della norma toscana, dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2026.