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Lavori usuranti e pensionamento anticipato, ecco a chi spetta

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Lavori usuranti e pensionamento anticipato, ecco a chi spetta

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lunedì 05 Aprile 2021

Le domande di pensionamento anticipato vanno presentate entro il 1° maggio 2021 per via telematica, allegando il modello “AP45” ed i documenti di cui alla tabella “A” del decreto del Ministero Lavoro

Il messaggio INPS n. 1169 del 19 marzo 2021
fornisce (con riferimento al messaggio INPS n. 793 del 28 febbraio 2020) le
informazioni per la presentazione delle domande da presentarsi entro il 1°
maggio 2021
per il pensionamento anticipato dei lavoratori di cui alla
premessa, dei requisiti necessari per usufruire di tale anticipo e delle
decorrenze dei relativi trattamenti pensionistici. L’appena detto messaggio fa
il punto sul decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 come modificato dalla
legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Esaminiamo nel prosieguo le caratteristiche della
disposizione appena menzionata.

Soggetti beneficiari dell’anticipo pensionistico

Il beneficio del presente pensionamento anticipato riguarda tutti i lavoratori pubblici e privati, dipendenti ed autonomi impegnati in lavori particolarmente usuranti, tra i quali, il citato messaggio INPS n. 1169 del 1 9marzo 2021 individua anche lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo ed i lavoratori notturni a turni. Per questi ultimi l’età anagrafica richiesta varia in base ai giorni della detta attività svolta in ciascun anno, come si dirà appresso.

Requisiti anagrafici e contributivi

Possono presentare la domanda di pensionamento anticipato gli appartenenti alle categorie sopra citate che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Il requisito contributivo è uguale per tutte le categorie, 35 anni di contributi accreditati a loro nome, mentre l’età anagrafica che deve possedere il richiedente varia per alcuni che svolgono lavoro notturno, l’età anagrafica per la maggior parte degli interessati è 61 anni e 7 mesi fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, se lavoratore dipendente; mentre 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, se lavoratore autonomo. Per chi svolge lavoro notturno il requisito dell’età è il seguente:

  • Lavoratori che effettuano 78 giorni di
    lavoro notturno in un anno, età anagrafica come per la generalità dei
    lavoratori (vedi sopra);
  • Lavoratori che effettuano dai 64 ai 71
    giorni di lavoro notturno in un anno età anagrafica pari 63,7, fermo
    restando la quota di 99,6 se lavoratori dipendenti e  64,7, fermo restando la quota di 100,6
    se lavoratori autonomi;
  • Lavoratori che effettuano giorni di lavoro
    notturno dai 71 ai 77 in un anno 62,7, fermo restando la quota di
    99,6 se lavoratori dipendenti e 63,7, fermo restando la quota di 99,6
    se lavoratori autonomi;
  • lavoratori notturni che prestano attività per
    periodi pari all’intero anno lavorativo, età anagrafica come per la generalità
    dei lavoratori (vedi sopra).

Le suddette date non sono adeguati alla
speranza di vita
fino al 2026

Modalità e termini di presentazione delle domanda

Le domande di richiesta di pensionamento anticipato vanno presentate entro il 1° maggio 2021 per via telematica, allegando il modello “AP45ed i documenti di cui alla tabella “A” del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 20 settembre 2011. Qualora tale domanda viene presentata successivamente alla detta data comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e
inferiore a tre mesi;

c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre
mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione
Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione e il
trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore
rispettivamente al 1° settembre e al
1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in
argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i
predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del
beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento
positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno
successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato

L’Istituto comunica al lavoratore interessato l’esito della domanda, ai sensi del punto 5 del più volte citato messaggio n. 1169.

Salvatore Freni

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