Roma, 21 set. (askanews) – Imprese e sindacati definiscono una prima bozza di accordo sui principi generali relativi alla rappresentanza e alla contrattazione collettiva. Il documento, di sette pagine, che Askanews è in grado di anticipare, arriva dopo una serie d’incontri a livello tecnico che proseguiranno domani e si concluderanno, probabilmente, con la firma di un accordo quadro in un incontro già fissato il 28 settembre in Confindustria.
L’obiettivo dell’accordo “è regolare – si legge nella bozza – i comportamenti negoziali delle organizzazioni, sia datoriali che sindacali, nell’ambito della contrattazione collettiva, al fine di individuare i contratti collettivi ‘di riferimento’ che, per essere tali, devono essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali che siano ‘comparativamente più rappresentative’ a livello nazionale, in base ai criteri declinati nel presente documento, prendendo a riferimento esclusivamente il settore di attività, la tipologia e natura giuridica di impresa (imprese artigiane, imprese cooperative, altre imprese)”.
La definizione e l’applicazione delle regole previste dall’accordo “non intendono in alcun modo incidere sull’autonomia di ciascuna organizzazione di rappresentanza né sul diritto della stessa di determinare liberamente le proprie politiche associative”. Non intendono, inoltre, “incidere sulla libertà negoziale delle singole organizzazioni di rappresentanza”.
Le parti (Cgil, Cisl e Uil e quattordici associazioni d’impresa) concordano che l’individuazione dei contratti collettivi di riferimento è “funzionale per la determinazione del salario giusto”, ai sensi Dl 62/2026 e concordano che “la loro integrale applicazione costituisce condizione per accedere a tutte le agevolazioni fiscali e contributive”. Nel documento le parti precisano che “i contratti collettivi nazionali stipulati da soggetti non dotati della maggiore rappresentatività comparata nello specifico settore preso in considerazione rimangono validi, pur non costituendo i contratti collettivi ‘di riferimento’ ai fini dell’individuazione del salario giusto e del riconoscimento degli incentivi di legge”.
Quindi, l’applicazione integrale di un diverso contratto collettivo di settore che garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo uguale a quello del contratto collettivo di riferimento dà diritto di accedere a tutti, “purché sia rispettata la distinzione per tipologia e natura giuridica di impresa”. Per definire la rappresentanza le parti ritengono siano necessari criteri distinti, rispettivamente per le organizzazioni sindacali e per le organizzazioni datoriali.
Per le prime, le parti concordano che “la misurazione della rappresentanza sindacale si fonda sulla combinazione tra dato associativo e consenso elettorale, cioè iscritti e dati elettorali (voti espressi) nelle elezioni per le rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di rendere più solido e trasparente il criterio di misurazione della rappresentatività”. Per le seconde vengono presi in considerazione criteri di natura qualitativa e quantitativa: storicità dell’organizzazione, l’appartenenza ad organizzazioni di rappresentanza europea riconosciute come partner nel dialogo sociale europeo, istituti finalizzati a sostenere forme di welfare contrattuale, maggiore diffusione del contratto tra i lavoratori del settore”.
Imprese e sindacati concordano anche sulla necessità di “assicurare con il massimo rigore l’individuazione dei perimetri contrattuali, che costituiscono una delle questioni più complesse ai fini della misurazione della rappresentanza”. A tal fine, la sfera di applicazione di ciascun contratto nazionale “dovrà essere definita in relazione ai processi produttivi, all’attività prevalente esercitata e ai relativi codici Ateco di riferimento”. Le nuove regole non devono, però, pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo della corretta misurazione della rappresentanza.
Le parti ritengono necessario definire principi e regole universalmente condivise e, per questo fine, concordano che il presente accordo “è aperto alla sottoscrizione delle organizzazioni sindacali e datoriali che, condividendone le finalità, accettano l’integrale applicazione dei suoi contenuti e si obbligano a rispettarne le previsioni ivi contenute”.
La sottoscrizione dell’intesa o la successiva adesione alla stessa “impegna le parti a ricondurre al modello prefigurato con il presente accordo i singoli contratti collettivi nazionali”. Confermata, poi, la volontà di “finalizzare il lavoro di verifica e razionalizzazione dei perimetri contrattuali e relativa ‘trasposizione’ in lista di codici Ateco, in coerenza con le finalità perseguite dalla riforma dell’archivio contratti presso il Cnel”. Confermato inoltre l’impegno a verificare “nei rispettivi contratti collettivi nazionali, non si dia corso ad impropri allargamenti dei perimetri di applicazione e, quindi, ci si attenga rigorosamente al rispetto dei perimetri tenendo conto delle attività caratterizzanti il settore”.
Imprese e sindacati si impegnano a costituire “un organismo unico che svolga un’opera di monitoraggio e segnalazione di eventuali comportamenti non conformi”. La presenza di un contratto “di riferimento” in un determinato settore “non esclude la validità di altri contratti, ancorché sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza non comparativamente più rappresentative a livello nazionale in quel determinato settore e per quella tipologia di impresa”, conclude il documento. Le parti “considerano dunque necessario che tutti i soggetti che aderiranno a questo accordo si astengano dal porre in essere, sul piano delle relazioni sindacali, ivi comprese le iniziative di bilateralità collegate al welfare, azioni o iniziative finalizzate a destrutturare il quadro di riferimento della contrattazione collettiva secondo i principi declinati nel presente accordo, sia dal lato sindacale che datoriale”.

