Lavoro e previdenza, tutte le novità del 2021 - QdS

Lavoro e previdenza, tutte le novità del 2021

Maria Papotto

Lavoro e previdenza, tutte le novità del 2021

mercoledì 27 Gennaio 2021

Introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre. Assegno unico per la famiglia, esoneri contributivi, divieto di licenziamento, maternità e congedo parentale

ROMA – Sono tante le novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla Legge n.178/2020 cd. ‘Legge di Bilancio 2021’ pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2020 e in vigore dal 01.01.2021.

Trattamenti ordinari di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2021 i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 12 settimane.
A differenza di quanto previsto negli ultimi interventi in materia, tale periodo non soggetto ad alcun obbligo di versamento del contributo addizionale da calcolare sul fatturato. Inoltre, viene confermato l’assorbimento dei periodi di integrazione già richiesti e autorizzati che, se collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, saranno imputati alle nuove 12 settimane previste. In riferimento ai soggetti interessati, i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020.

Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato al 28 febbraio 2021. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione se quest’ultimo è posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini decadenziali, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i predetti trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021 . Viene pertanto riproposto l’esonero che spetta nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 da riparametrare e applicare su base mensile. Inoltre, è possibile rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente la domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Divieto di licenziamento

Viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici. è comunque consentito procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nelle seguenti ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Esonero contributivo assunzioni under 36

Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, la riduzione per 36 mesi dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati. L’esonero è pari al 100% ed è valido per un massimo di € 6.000 su base annua e riguarda assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 36 anni (35 anni e 365 giorni) alla data della prima assunzione incentivata. Non si tratta di un nuovo esonero contributivo ma dell’estensione di quanto già previsto all’art. 1, c. 100 – 105 e 107, della L. 205/2017, ora riconosciuto nella misura del 100%. L’esonero spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, né nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né nei 9 mesi successivi alla stessa, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015, tra i quali ricordiamo il rispetto del diritto di precedenza, la mancanza di sospensioni in atto per crisi o riorganizzazione aziendale e la verifica che l’assunzione non costituisca attuazione di un obbligo preesistente. Il suddetto beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea. Lo stesso esonero contributivo, ferme restando le condizioni, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Si precisa che, l’incentivo non potrà essere usufruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro

Esonero contributivo assunzione donne lavoratrici

È previsto in via sperimentale ed esclusivamente per il biennio 2021-2022, un esonero contributivo totale, nel limite massimo di € 6.000 annui, in favore dei datori di lavoro che assumano donne, anche in somministrazione. Per poter beneficiare dell’esonero, l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L’esonero si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, in questo caso il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale dei lavoratori a tempo pieno. Anche in questo caso, l’efficacia di tale esonero è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo contratti a tempo determinato

L’art. 1, c. 279, della Legge di Bilancio proroga fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur in assenza delle condizioni previste (art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015), vale a dire le seguenti causali:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
La disposizione, pertanto, applicandosi esclusivamente alle fattispecie di rinnovo o proroga del contratto, obbliga il datore di lavoro ad inserire la motivazione qualora si tratti di primo contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi. Fermo restando che la durata del rapporto può protrarsi anche oltre tale termine, naturalmente nel rispetto del limite dei 24 mesi cumulativi (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015).

Assegno unico per la famiglia (ex assegni nucleo familiare)

In materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, la Legge di Bilancio 2021 prevede l’istituzione di un Fondo per l’assegno universale e per i servizi alla famiglia. Dal 1° luglio 2021 dovrebbe entrare in vigore l’assegno unico per i figli in luogo degli assegni familiari (Anf). Ciascuna famiglia, riceverà per ogni figlio, dal 7 mese di gravidanza, fino al 21 anno di età, un assegno mensile, con una maggiorazione per i figli successivi al secondo. L’importo dell’assegno unico sarà composto da una quota fissa e una variabile, la parte variabile è calcolata in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente Isee. L’importo dell’assegno unico per i figli si determina a seconda del valore del coefficiente Isee del nucleo familiare. Per le modalità di ottenimento e per conoscere gli aspetti di dettaglio, anche gli importi definitivi, si attendono appositi decreti attuativi da parte dell’Inps.

Decontribuzione Sud

L’esonero contributivo c.d. “Decontribuzione Sud”, previsto dall’art. 27 c. 1 del D.L. 104/2020, viene prorogato fino al 2029. Nel dettaglio, l’agevolazione si applica nelle seguenti misure:
– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;
– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Cuneo fiscale

L’ulteriore detrazione Irpef prevista dal DL 3/2020 conv. in Legge 21/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione:
– spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
– decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
– deve essere rapportata al periodo di lavoro.
L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
– verificandone le condizioni di spettanza;
– ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Maternità e congedo

Per l’anno 2021 la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente viene aumentata da 7 a 10 giorni, viene prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Inoltre, è riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio. Si rammenta che, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente da fruire entro il 5° mese di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Lavoratori fragili

Per il periodo dall’01.01.2021 al 28.02.2021 viene disposta l’estensione della tutela dei c.d. “lavoratori fragili” in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità e dei lavoratori con disabilità grave previste dal D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, con equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, inoltre viene concessa la possibilità di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Trattamento di integrazione salariale

Gli aggiornamenti in merito agli importi di integrazione salariale sono previsti dall’art. 3 c. 6 del d.lgs. 148/2015, secondo il quale, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi del trattamento di integrazione salariale siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La circolare Inps n. 7 del 21.01.2021 ha pubblicato gli importi del trattamento di integrazione salariale per l’anno 2021, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere in riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione, prevista dall’art. 26 della legge 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Rispetto all’anno precedente i trattamenti non subiscono alcuna variazione.

Proroga Ape sociale e “Opzione donna”

Prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020. Pertanto, si dispone che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:
– un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
– un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

L’accesso all’Ape sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 c. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021. Sinteticamente, si ricorda che l’APE sociale è un assegno mensile che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore in particolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia.

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