ROMA – Fra le tante novità in materia fiscale contenute nella Legge di Bilancio 2026, merita di essere segnalata quella che riguarda l’estensione del perimetro di applicazione della ritenuta d’acconto. Un intervento, previsto dall’articolo 1, commi 112 e 113, della legge n. 199 del 30 novembre 2025, il quale, seppure di non immediata applicazione (entrerà in vigore solo a partire dal 2028), sconvolge non poco le ormai consolidate consuetudini fiscali, tra le quali, appunto, quelle delle ritenute d’acconto e degli acconti d’imposta, creando non pochi problemi sulle modalità di certificazione del nuovo adempimento e sulla riduzione della disponibilità di denaro da parte del soggetto (cedente o prestatore) che subisce la ritenuta visto che l’altra parte è obbligata a versare una parte del suo corrispettivo all’Erario.
Ritenute e acconti d’imposta: differenze fondamentali
Trascurando in questa sede gli “acconti d’imposta” (quelli che anticipano all’Erario una parte del tributo, a titolo di imposte dirette e di Iva, che si rende dovuto dai contribuenti l’anno successivo), giova ricordare, con riguardo alle “ritenute”, che con l’attribuzione al “sostituto d’imposta” (il committente o cessionario tenuto a pagare il compenso dell’operazione) dell’obbligo di trattenere una parte della somma dovuta al soggetto “sostituito” (somma evidentemente da riversare successivamente all’Erario), si realizza l’obiettivo di far confluire all’Erario un “anticipo” (normalmente il 20%) delle imposte che il soggetto “sostituito” sarà debitore verso il Fisco in base alla dichiarazione dei redditi.
Ritenute a titolo d’acconto: ambiti e riferimenti normativi
A questo punto torna utile pure precisare che le ritenute possono essere di due tipi. Ci sono le ritenute a titolo d’acconto, come quelle prima descritte e che trovano fondamento nell’articolo 66 del Dpr 600 del 29 settembre 1973, che individua il soggetto “sostituto d’imposta”, responsabile del tributo, e negli articoli 23 e seguenti dello stesso Dpr 600, che individuano, invece, i redditi su cui la detta ritenuta si applica. Tra questi tipi di reddito si ricordano in questa sede i più importanti come quelli da lavoro dipendente, redditi assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, rapporti di agenzia e mediazione, contratti d’appalto, ecc…
Ritenute a titolo d’imposta: pagamento definitivo del tributo
Ma ci sono pure le ritenute “a titolo d’imposta”, previste da diverse disposizioni riguardanti specifiche ipotesi di applicazione dell’imposta in maniera “anticipata” (come quella sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti, quella sulle provvigioni spettanti ai soggetti incaricati alla vendita a domicilio o quella sui redditi di capitale). Con riguardo a queste ultime va detto che, seppure il meccanismo è uguale a quelle della altre ritenute a titolo d’acconto, la differenza, che riguarda essenzialmente il soggetto “sostituito”, è di natura sostanziale, stante che, al contrario delle prime, le ritenute a titolo d’imposta rappresentano il pagamento definitivo del tributo.
La ritenuta d’acconto “universale” introdotta dalla Manovra 2026
Ora, come si diceva prima, con la legge di Bilancio del 2026, l’esigenza dell’Erario di ottenere al più presto possibile i tributi relativi alle operazioni effettuate, il Legislatore, intervenendo sull’articolo 25 del Dpr 600/1973, va oltre i confini previsti dagli articoli 23 e seguenti dello stesso Decreto presidenziale, obbligando a effettuare la ritenuta d’acconto anche sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia. La base imponibile è costituita dai corrispettivi pattuiti, al netto dell’Iva e delle somme anticipate in nome e per conto.
Modalità di applicazione e versamento della nuova ritenuta
La nuova ritenuta si applica al momento del pagamento della fattura, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate. Anche in questo caso il committente sarà tenuto a trattenere l’importo e versarlo direttamente all’Erario, secondo le disposizioni del Dpr 602/1973, del Dlgs 241/1997 e del Dpr 322/1998.
Aliquote previste ed esclusioni dall’obbligo
La misura della nuova ritenuta d’acconto è pari allo 0,5% per il 2028 e all’1% dal 2029. Sono dispensati dall’obbligo i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, quelli in adempimento collaborativo, i pagamenti assoggettati alle ritenute di banche e poste, nonché i soggetti in regime forfettario.
Criticità applicative e possibili ripensamenti
Certo è un po’ strano che il Legislatore abbia voluto far conoscere con tanto anticipo l’introduzione dell’obbligo della ritenuta d’acconto su corrispettivi che finora ne sono stati sempre esclusi. La ritenuta “universale” crea problemi soprattutto sul piano documentale e sul momento del pagamento, che può non coincidere con l’emissione della fattura.
Provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate
Va sottolineato, comunque, che il comma 112 dell’articolo 1 della legge 199 del 2025 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere individuate le modalità attuative delle nuove disposizioni.

