Le tasse si prescrivono dopo cinque anni - QdS

Le tasse si prescrivono dopo cinque anni

Sebastiano Attardi

Le tasse si prescrivono dopo cinque anni

martedì 01 Ottobre 2019

Il Fisco oltre cinque anni non può chiedere ai contribuenti i tributi

Il Fisco e gli altri enti creditori – che dimenticano o ritardano, per oltre cinque anni, di chiedere ai contribuenti i tributi – perdono il diritto alla riscossione delle relative somme. La prescrizione del credito è, infatti, di cinque anni, che decorrono dalla notifica dell’imposta dovuta o dal momento in cui essa è sorta.

Per la Cassazione (sentenza n.30362, depositata il 23 Novembre 2018) la prescrizione quinquennale è giustificata da quel che viene definito “un ragionevole principio di equità”. Sempre secondo la Cassazione, la prescrizione entro i 5 anni è giustificata dal fatto che il cittadino-debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovuto (per imposte già scadute), tutte le volte in cui queste non siano state chieste dal creditore in maniera tempestiva. In questo senso, i Giudici di legittimità, con sentenza n. 23397/16, hanno ampliato l’ambito di applicazione della prescrizione breve, stabilendo che: “il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere, al Giudice Tributario od ordinario – a seconda del tipo di imposta – l’estinzione del credito del fisco per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattoriale, bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avviso di addebito eccetera). Il credito addirittura, dopo cinque anni, si prescrive anche se il contribuente moroso abbia presentato ricorso contro la cartella, e ciò dopo i termini di giorni sessanta dalla notifica (previsti dalla legge), e quindi la cartella si è resa definitiva.

Tale orientamento si riferisce non solo alla Agenzia delle Entrate, ma all’INPS, all’Inail, ai Comuni, alle Regioni e ad altri enti impositori. L’unica eccezione a questa regola si ha soltanto nel caso in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.

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