Molte critiche si sono levate contro la sentenza n. 172 del 2025 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il terzo comma del 131-bis del Codice penale. Il primo comma di tale articolo riconosce un’esclusione della responsabilità penale, tecnicamente una “esimente”, per i reati per i quali è prevista una pena non superiore nel minimo ai due anni purché l’offesa arrecata sia di “particolare tenuità” considerate le “modalità della condotta” e la “esiguità del danno”.
Esimente e reati di violenza o resistenza alle forze dell’ordine
Ma il terzo comma dell’articolo esclude l’esimente per i reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 336 e 337 del Codice penale commessi ai danni degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria anche se in questi casi è prevista una pena nel minimo di sei mesi. Per essere più chiari: nessuna differenza tra i diversi gradi di violenza: tutte soggiacciono alla pena da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’esclusione dell’esimente.
Critiche alla decisione della Consulta
Diversi commentatori hanno accusato la Corte di favorire così la violenza nei confronti delle Forze dell’ordine, fornendo un nulla osta ai facinorosi che si riterranno autorizzati a menare le mani, purché con moderazione! Con quali criteri verranno valutati comportamenti comunque violenti per ritenere l’offesa arrecata di “particolare tenuità” al fine di concedere l’esimente della responsabilità?
Il confronto tra i reati nel giudizio del Tribunale di Firenze
Il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 131-bis del Codice penale dopo aver posto a confronto il reato di resistenza alle forze dell’ordine, di cui era imputata la persona tratta in giudizio, con il reato di cui all’art. 338 del Codice penale rubricato “Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti”. Orbene, il giudice rimettente osserva che i reati in discussione sono comparabili in quanto caratterizzati dagli stessi elementi costitutivi: da un lato l’uso della violenza o minaccia in danno di un pubblico ufficiale, nella specie un rappresentante delle forze di polizia o un componente un collegio politico, amministrativo o giudiziario; dall’altro la finalità di alterazione di una pubblica funzione.
Disparità di trattamento nel sistema sanzionatorio
Il reato di cui all’art. 338 del Codice penale è ritenuto peraltro più grave ed è punito con una pena tra un minimo di un anno e un massimo di sette mentre violenza e resistenza alle forze dell’ordine prevedono una pena (solo) da sei mesi a cinque anni. La maggiore gravità deriva dal fatto che, anche se l’offesa è rivolta al singolo componente del Corpo, egli è considerato una sorta di proiezione di quest’ultimo che indirettamente viene leso nelle sue attribuzioni, talvolta anche di rango costituzionale.
Tuttavia, l’autore del reato di cui all’art. 338 del Codice penale, benché più grave, può beneficiare dell’esimente della tenuità dell’offesa, possibilità invece esclusa per il colpevole di violenza o resistenza al singolo rappresentante delle forze di polizia.
Coerenza del sistema penale e decisione finale della Corte
La Corte riscontra un vizio di irragionevolezza poiché la fattispecie più grave è trattata con minor rigore e quindi dichiara l’incostituzionalità della norma denunciata. Quindi nessun cedimento al “buonismo” ma solo il ripristino della coerenza del sistema sanzionatorio.

