Lezioni scuola guida non esenti da Iva perché non sono insegnamento scolastico - QdS

Lezioni scuola guida non esenti da Iva perché non sono insegnamento scolastico

Salvatore Forastieri

Lezioni scuola guida non esenti da Iva perché non sono insegnamento scolastico

mercoledì 24 Aprile 2019

ROMA – Le lezioni di scuola guida non costituiscono insegnamento scolastico e quindi non sono esenti da Iva.
L’insegnamento di guida automobilistica impartito da una “scuola guida” non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” e quindi non rientra nel regime di esenzione da Iva previsto dalla direttiva 2006/112.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con sentenza 14 marzo 2019, C-449/17, decidendo una controversia riguardante la possibilità di considerare esenti le lezioni di guida automobilistica impartite da un’impresa che svolge l’attività di preparazione per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

La Corte di Giustizia, nella sua sentenza, fa presente, innanzitutto, che le esenzioni consentite sono sempre finalizzate a favorire attività di interesse pubblico e sono esclusivamente quelle elencate e descritte in modo particolareggiato.

Più in particolare, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, prevista dalla direttiva, riguarda un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché l’approfondimento e lo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti secondo i diversi livelli di istruzione previsti dalle norme.
Tale nozione non comprende l’insegnamento della guida automobilistica da parte di una scuola guida.
è vero che l’insegnamento della guida automobilistica ha ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico. Si tratta, comunque, di un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé, alla trasmissione di conoscenze e competenze caratterizzanti l’insegnamento scolastico ed universitario come prima descritto e come richiesto dalla Corte Europea al fine di potere considerare tali lezioni esenti dall’Iva.

In Italia, le prestazioni formative esenti dall’Iva ai sensi del D.P.R.26 Ottobre 1972 n.633, sono quelle indicate al punto 20 dell’articolo 10 del citato Decreto, ossia le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.
Salvatore Forastieri

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