Libretto famiglia, inserimento delle prestazioni entro il 3 luglio

Libretto famiglia, inserimento delle prestazioni entro il 3 luglio: il motivo

Marco Cavallaro

Libretto famiglia, inserimento delle prestazioni entro il 3 luglio: il motivo

Redazione  |
lunedì 01 Luglio 2024

La scadenza e i dettagli sulla misura di sostegno per le attività occasionali

Come spiegato dall’Inps, gli utilizzatori del Libretto di famiglia dovranno inserire nella procedura “Prestazioni occasionali” entro e non oltre il 3 luglio 2024.

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Cos’è il libretto famiglia e perchè rispettare la scadenza

Ma cos’è il libretto famiglia e perchè va fatto l’inserimento entro il 3 luglio? Rispondendo all’ultima domanda, sarà obbligatorio infatti indicare nella procedura la dicitura “Prestazioni occasionali” entro la data prefissata. In questo modo, infatti, le prestazioni e i pagamenti incaricati nel mese di giugno 2024 saranno regolarmente saldati.

Il libretto famiglia, invece, riguarda le prestazioni di lavoro occasionale. Questi sono rapporti di lavoro cui possono fare ricorso i soggetti che vogliano utilizzare attività lavorative saltuarie (art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il Libretto famiglia. Il tutto, viene rivolto alle persone fisiche non in esercizio di attività professionale o d’impresa.

Come funziona

Il Libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro, finalizzati a pagare le attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Il Libretto famiglia può essere finanziato con versamenti mediante:

  • modello F24 Elide, con causale LIFA;
  • il Portale dei pagamenti.

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il Libretto famiglia sono indicate in modo tassativo dalla legge e consistono in:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici (riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa):

  • pari a 5mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • non superiori a 10mila euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • pari a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Gli importi percepiti dal prestatore sono calcolati al netto di:

  • contributi;
  • premi assicurativi;
  • costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o universitari;
  • persone disoccupate (art. 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150);
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro:

  • subordinato;
  • di collaborazione coordinata e continuativa .

Il prestatore ha diritto:

  • all’Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti con iscrizione alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • all’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento:

  • 8 euro costituiscono il compenso del prestatore;
  • 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata;
  • 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL; 
  • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Come usufruire del libretto famiglia

Per usufruire del Libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, anche rivolgendosi a:

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l’ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Dopo aver comunicato questi dati il prestatore riceve notifica via mail o SMS.

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

Lo svolgimento di prestazioni occasionali da parte dei pensionati, sia nell’ambito del Contratto di prestazioni occasionali che del Libretto famiglia (come, ad esempio, le prestazioni retribuite con il bonus baby-sitting), può provocare l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l’effetto di:

  • sospendere la pensione (ad es. pensione quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci);
  • ridurne l’importo in pagamento (ad es. trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.).

Tempi di lavorazione del provvedimento del libretto famiglia

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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