L’indennità dovuta al dipendente alla fine del rapporto - QdS

L’indennità dovuta al dipendente alla fine del rapporto

redazione

L’indennità dovuta al dipendente alla fine del rapporto

venerdì 21 Febbraio 2020

Come si calcola il Trattamento di fine lavoro (Tfr) e cosa succede se il datore è inadempiente. L’Istituto di previdenza ha istituito un Fondo di garanzia volto a tutelare il lavoratore

di Salvatore Freni

CATANIA – L’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha modificato, dal mese di maggio 1982, l’art. 2120 del Codice civile che disciplinava l’indennità di anzianità (dovuta, al pari dell’odierno T.F.R.) alla fine del rapporto di lavoro subordinato.

Il T.F.R. si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari agli elementi fissi della retribuzione (compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese) dovuta al dipendente per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni.

Le quote così calcolate sono annualmente incrementate su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con un tasso in misura fissa dell’1,5% e dal 75% dell’aumento dell‘indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese dicembre dell’anno precedente, escutendo dall’incremento la retribuzione dell’anno in corso.

La quota della presente indennità maturata sulla retribuzione relativa al periodo antecedente al mese di maggio 1982 è calcolata come prevedeva l’art. 2120 del codice civile antecedentemente alla modifica qui detta, cioè proporzionale agli anni di servizio e determinata in base agli usi o secondo equità. L’art. 2245 dello stesso Codice stabiliva la misura dell’indennità in parola in otto giorni dell’ultima retribuzione in denaro per ogni anno di servizio.

L’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2 in commento, ha istituito un Fondo denominato “Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro inadempiente nella corresponsione del T.F.R. al lavoratore cessato dal lavoro.

Tale Fondo si sostituisce anche al datore di lavoro sottoposto ad una procedura concorsuale di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942. Nel caso di fallimento, il lavoratore dipendente dal datore di lavoro sottoposto a procedura fallimentare o i suoi aventi causa possono presentare istanza al Fondo qui detto trascorsi 15 giorni, alternativavamente:
• dalla data di esecutività dello stato passivo;
• dopo la pubblicazione della sentenza che definisce le eventuali opposizioni;
• dopo il decreto di ammissione al passivo fallimentare o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare, nell’ipotesi di dichiarazione di crediti di lavoro.

Nel caso di lavoratore che deve ricevere il T.F.R. da un datore di lavoro sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, devono trascorrere altrettanti 15 giorni dal deposito dello stato passivo previsto dall’art. 209 del R.D. qui detto per potere presentare l’istanza citata nel paragrafo precedente.

Il fondo provvede, a richiesta, ad erogare il T.F.R. ai lavoratori cessati dal lavoro presso un datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, inadempiente totalmente o parzialmente, qualora il tentativo di procedura esecutiva per il recupero del menzionato T.F.R. dovuto non sia andata a buon fine.

Il fondo provvede al pagamento del T.F.R. entro 60 giorni dalla richiesta.

Il Fondo qui menzionato è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,03%, da calcolarsi sulla retribuzione imponibile per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Tale contributo è dovuto dal periodo di paga in corso al 1° dopo la sentenza di luglio 1982.

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