Cambiano le impostazioni degli avvisi 10 e 19, il faro diventa l’accordo con lo Stato secondo quanto stabilito dalla giunta
Cambiano le regole per la gestione degli avvisi 10/2016 e 19/2018: la Regione Siciliana ha deciso che, relativamente ai tirocini attivati attraverso i due avvisi, va applicata la direttiva regionale 25/07/2013, in cui si definiscono le linee guida in materia di tirocini secondo l’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013, recepita dalla giunta regionale con deliberazione numero 269 del 23/07/2013. In particolare, per quanto riguarda l’avviso 19/2018, in una nota il dirigente generale del dipartimento lavoro, Gaetano Sciacca, si specifica che la finalità di questo avviso “come si evince nell’articolo 2 dello stesso avviso, è l’inclusione lavorativa e non l’inclusione sociale delle persone con disabilità e delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, prese in carico dai servizi socio-sanitari territoriali, dai servizi sanitari e dal centro di giustizia minorile”.
Cosa cambia
Nella nota si evidenzia come i destinatari sono espressamente previsti dalla deliberazione della giunta regionale 292 del 19/07/20 17 all’articolo 1, e sono individuati in “soggetti disabili e svantaggiati, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari. Trattandosi di soggetti disabili e svantaggiati, per essi vigono vincoli meno stringenti, per cui non si applicano i vincoli numerici parametrati sulle risorse umane presenti nell’unità produttiva. Ancora, il progetto formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari e per essi non occorre il conseguimento del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Tali destinatari devono essere presi in carico o censiti dai servizi socio-sanitari territoriali, dai servizi sanitari o dal centro di giustizia minorile.
“Nella considerazione che le proposte progettuali dovevano essere presentate da una associazione temporanea di impresa (Ati) o associazione temporanea di scopo (Ats) o da un Consorzio – dice ancora Gaetano Sciacca -, la cui composizione non poteva comunque avere un numero superiore a quattro soggetti, con competenze ed esperienze diversificate, coerenti con gli interventi che sono indicati nelle proposte progettuali, per l’attivazione del tirocinio deve essere inoltrata al dipartimento lavoro tutta la documentazione prevista, oltre che i registri delle attività di orientamento espletate; anche i registri che devono essere vidimati e timbrati a cura del Servizio XIII del Dipartimento Lavoro”.
La documentazione
La documentazione che deve essere, pertanto, presentata, è la convenzione stipulata tra il soggetto individuato nel progetto esecutivo ed il soggetto ospitante, il progetto formativo, in cui si spiegano i passaggi e le fasi del tirocinio e le finalità del lavoro da svolgere, la scheda del soggetto ospitante con tutti i dati relativi all’azienda, l’autocertificazione del soggetto ospitante circa la mancanza di motivi ostativi all’attivazione dei tirocini, la copia dei documenti del legale rappresentante del soggetto promotore, del legale rappresentante del soggetto ospitante, dei tirocinanti, del tutor didattico e del tutor aziendale. In ultimo, va presentato il progetto esecutivo dal quale si evinca il cronoprogramma e, nel caso di richiesta di proroga dei termini di scadenza delle operazioni, oltre ai registri delle attività di orientamento espletate, da timbrare e vidimare.
Michele Giuliano