Lotta all’evasione e apertura e chiusura partite Iva - QdS

Lotta all’evasione e apertura e chiusura partite Iva

Lotta all’evasione e apertura e chiusura partite Iva

giovedì 24 Agosto 2023

Stabilite nuove procedure per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto di fenomeni di inadempienza fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha previsto la cancellazione d’ufficio di quelle inattive

ROMA – Lo scorso 16 maggio è sato emanato il Provvedimento n. 156803/2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui, in base all’articolo 1, comma 148, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), sono state stabilite le procedure riguardanti le misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso l’apertura di nuove partire Iva.

Più in particolare, come già evidenziato da questo Quotidiano qualche tempo fa, con l’introduzione, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dei commi 15-bis.1 e 15-bis.2, l’Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi di rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, invitando il contribuente, anche per esibire specifica documentazione, al fine di accertare l’effettivo esercizio dell’attività (impresa arte o professione) e individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari.

La valutazione del rischio è orientata principalmente sul titolare della ditta che chiede di ottenere la partita Iva, nonché sulla presenza di eventuali criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto, compresa la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità o di professionalità abituale dell’attività svolta. È orientata altresì verso la tipologia e le modalità di svolgimento dell’attività, verso le anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, verso le strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive nonché verso la posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’Ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio prima citati, viene notificato al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva e viene contestualmente irrogata la sanzione di cui al comma 7 quater del Dlgs 471/1997, anch’esso introdotto con la recente Legge di bilancio, secondo cui il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000. In questo caso non si applica il “cumulo giuridico” di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La cessazione della partita Iva comporta pure l’esclusione della stessa dalla banca dati Vies (soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie).

Occorre ricordare un’altra importante novità

Questo per quel che riguarda l’apertura delle partite Iva. Occorre ricordare, però, di un’altra importante novità, quella di cui all’articolo 7-quater del Decreto legge 193/2016, disposizione cui ha fatto seguito il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 1415522/2019, che ha previsto la chiusura d’ufficio per le partite Iva inattive da tre anni. In pratica, a seguito dell’introduzione all’articolo 35 del Dpr 633/72, comma 15-quinquies, modificato dal citato articolo 7-quater del Decreto legge, l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite Iva di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Se lo stesso contribuente, dopo la comunicazione di chiusura d’ufficio, volesse comunque mantenere attiva la sua partita Iva può, entro 60 giorni, rivolgersi direttamente all’Agenzia dell’Entrate per contestare la cancellazione della sua posizione Iva, dando dimostrazione della regolarità del suo comportamento.

Proprio in base alla citata disposizione, dopo il controllo fatto dall’Agenzia delle Entrate nei propri archivi informatici, stanno per arrivare ben 800.000 comunicazioni con cui l’Agenzia dà notizia al contribuente della chiusura d’ufficio della posizione Iva perché inattiva da almeno tre anni.

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