Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha ribaltato la decisione del Consiglio comunale di espellere l’esponente di minoranza Maria Foti in quanto la protesta politica è un valido motivo per giustificare l’assenza
MALETTO – “La deliberazione è del tutto priva di motivazione riguardo a tali assenze, limitandosi ad asserire che esse sono assolutamente non giustificabili e non giustificate”. È con queste parole che il Tar di Catania ha ribaltato la decisione del Consiglio comunale di Maletto di espellere la consigliera di minoranza Maria Foti. Il provvedimento risale a maggio ed è arrivato al culmine di due mesi di tensioni in cui l’opposizione all’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Capizzi ha disertato i lavori d’aula in segno di protesta contro le mancate dimissioni del primo cittadino, coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione all’interno della struttura commissariale contro il rischio idrogeologico. Foti era stata dichiarata decaduta insieme ai colleghi Pippo De Luca, Luca Saitta e Vincenzo Cutraro, dopo che il senato cittadino aveva giudicato ingiustificate le assenze dei quattro. Un iter che però sin dal principio è stato contestato dai diretti interessati, che a loro volta hanno denunciato i fatti all’assessorato regionale, agli Enti locali e in prefettura, ritenendo di avere subito un abuso da parte della maggioranza.
A esprimersi sulla vicenda, di cui il Quotidiano di Sicilia in questi mesi si è ampiamente occupato, adesso è il Tribunale regionale amministrativo a cui Foti si è rivolta per chiedere l’annullamento della delibera di decadenza e, di conseguenza, ottenere la reintegrazione all’interno del Consiglio.
“Le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore – si legge nella sentenza del collegio guidato dalla giudice Anna Maria Barone –. Gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze, le assenze danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l’incarico pubblico elettivo”.
Condizioni che per il tribunale non ci sarebbero state nel caso dell’espulsione della consigliera. Il Tar ha ricordato inoltre che la protesta politica è un valido motivo per giustificare la propria assenza dai lavori d’aula, a patto che – come nel caso di Foti, firmataria di un documento insieme agli altri componenti della minoranza – tale motivazione venga resa pubblica “in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione”.
A invitare il Consiglio comunale a un approccio prudente nella valutazione della proposta di decadenza dei componenti della minoranza era stata anche la Regione, così come ricordato nella sentenza del Tar. L’atteggiamento della maggioranza sarebbe andato in direzione opposta: “Se è vero che grava sull’organo consiliare la competenza a valutare le giustificazioni addotte dal consigliere – hanno scritto i giudici – altrettanto vero è che tali, gravi, scelte devono essere accompagnate da congrua e completa motivazione, che dia conto dell’avvenuto scrutinio delle giustificazioni addotte in relazione alle contestate assenze, cosa che nel caso di specie non è avvenuta”. Nella sentenza viene riportato anche il contenuto di una dichiarazione messa a verbale da una dei componenti della maggioranza poco prima del voto che ha portato all’espulsione della minoranza.
Una dichiarazione che per il Tar dà prova di come la valutazione delle giustificazioni non sia stata fatta in maniera rigorosa. A fronte dell’annuncio della protesta per il mancato passo indietro del sindaco Capizzi, che ai magistrati aveva ammesso di aver pagato tangenti, l’esponente della maggioranza aveva definito le giustificazioni dei consiglieri illogiche: “In quanto i fatti personali contestati al sindaco come privato imprenditore non hanno prodotto alcuna ricaduta sull’attività del Consiglio comunale, che, pertanto, non può mai essere qualificata come illegittima, considerato peraltro che finora la maggior parte delle proposte di deliberazione consiliare sono state approvate dalla medesima Foti”.
“La vittoria al Tar conferma quanto ho sempre sostenuto dall’inizio, ovvero che la decadenza fosse illegittima e solo strumentale ad azzerare la minoranza – dichiara al QdS la consigliera –. Tornerò in consiglio, al momento da sola, senza lasciarmi intimorire dal fare assolutistico e arbitrario di questa maggioranza. Ringrazio il mio avvocato, il professore Agatino Cariola e i cittadini che mi hanno spinta ad andare avanti come baluardo di libertà e democrazia”.
L’esito del ricorso riapre la partita tra maggioranza e opposizione, al momento extra-consiliare, ma soprattutto riaccende i riflettori su Maletto negli stessi giorni in cui il tribunale di Messina ha rigettato la proposta di patteggiamento della pena da parte del sindaco Capizzi. Per il gup, che lo ha rinviato a giudizio, la quantificazione della condanna era troppo bassa.