In questo momento storico in cui la sospensione temporanea dell’attività forzata di una grande parte delle imprese allarga più di prima la platea dei lavoratori dipendenti che non ricevono la retribuzione alla scadenza naturale costringendoli spesso a dimettersi, si ritiene opportuno informare tali soggetti del fatto che questo tipo dimissioni si considerano dimissioni per giusta causa, come dispongono le circolari INPS n. 97 del 4 giugno 2003 e n. 163 del 20 ottobre 2003.
Di seguito si rappresenta quanto prevede la normativa, la giurisprudenza ed i documenti di prassi per coloro che si dimettono per giusta causa.
Presentazione delle dimissioni
Le dimissioni sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, da presentarsi entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Giova dire che le presenti dimissioni possono essere revocate nei sette giorni successivi alla comunicazione delle stesse utilizzando le stesse modalità telematiche seguite per l’invio delle dimissioni (art. 26, comma 2 D.Lgs. n. 151/2015).
Preavviso
Il lavoratore dipendente che si dimette per giusta causa non deve dare – al datore di lavoro – il preavviso; a stabilirlo è l’articolo 2119 del codice civile.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Il lavoratore dipendente che si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità citata in premessa.
Tale indennità deve essere chiesta per via telematica dal richiedente o, per suo incarico, da un patronato, da un’organizzazione sindacale, da un consulente del lavo o da un commercialista.
Risarcimento
Il lavoratore dipendente che si dimette per giusta causa può richiedere un’indennità pari a tante mensilità della sua ultima retribuzione dovuta quante ne prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro in risoluzione come preavviso.
È opportuno precisare che, in caso di contestazione giudiziaria della giusta causa, che si concluda con il mancato riconoscimento di tale motivazione (giusta causa), il lavoratore interessato dovrà restituire l’indennità di disoccupazione percepita, alla stregua del caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva ad un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento di tale indennità
Salvatore Freni

