Mancato mantenimento dei figli minori - QdS

Mancato mantenimento dei figli minori

Attardi Sebastiano

Mancato mantenimento dei figli minori

martedì 04 Febbraio 2020

Chi non versa l'assegno commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

I genitori che a seguito della separazione o del divorzio non versano l’assegno che il Giudice ha stabilito a carico dell’uno o di entrambi, mentre non sono passibili di una sanzione civile, commettono certamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che è previsto dal secondo comma dell’art. 570 del c.p. Esso scatta nell’ipotesi di omessa contribuzione al mantenimento dei figli minori, anche se, alla prole, provveda in via sussidiaria l’altro genitore.

Perché si configuri il reato, a danno dei figli minori, non occorre che venga dimostrato che quest’ultimi versino in stato di bisogno, atteso che “il bisogno” è presunto in relazione all’età stessa (così Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4249/2019).

Per le stesse ragioni, il genitore che si sottrae al pagamento, non può giustificarsi provando che al bambino stia provvedendo l’altro genitore od i parenti prossimi, atteso che la condizione di bisogno non si può dire cessata per il fatto che altri parenti se ne occupino. Infatti, l’obbligo contributivo grava innanzitutto sui genitori (Tribunale di Vicenza, sentenza n. 710/2019).
A rispondere del reato è colui che ha fatto mancare i mezzi di sussistenza familiare, pur avendone la capacità economica. Per liberarsi di tale obbligo – e quindi dall’accusa di violazione dell’art. 570, comma 2 – occorre produrre, al magistrato che istruisce la causa penale, documenti ed atti che attestano la concreta impossibilità di onorare gli impegni assunti in sede di separazione o divorzio. L’incapacità economica dell’obbligato di far fronte ai propri doveri, tale da consentire un’ assoluzione dal relativo reato, “deve essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”.

Questa condizione non ricorre quando, in base alle risultanze processuali, venga provato il fatto che l’imputato, sia pure “in nero”, svolga un’ attività lavorativa, retribuita. L’art. 570 comma due del codice penale punisce il colpevole con la reclusione sino ad un anno e con la multa da € 103,00 ad € 1.032,00.

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