Universo donna

Maria Teresa Cultrera, avvocato penalista: “Possibile farsi assistere a spese dello Stato”

Il 19 ottobre 2021 è entrata in vigore la Legge 27 settembre 2021 n. 134, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4.10.2021 n. 237. Il fenomeno sempre più diffuso del femminicidio (più raramente chiamato anche femmicidio) è un neologismo che identifica i casi omicidio tentato o consumato in danno delle donne, quale delitto di particolare allarme sociale e caratterizzato da gravissima efferatezza, tale da indurre il Legislatore ad intervenire con urgenti ed opportune misure, volte ad inasprire il trattamento punitivo dell’autore di tale reato. L’art. 2 della citata Legge, prevede disposizioni di immediata operatività che estendono la portata applicativa delle garanzie introdotte con la Legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), anche alle vittime dei reati in forma “tentata” e alle vittime di “tentato omicidio”.

E’ noto che, nel codice penale, mancano le definizioni di violenza di genere e violenza domestica. La violenza domestica comprende uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva. Può essere ricondotta, altresì, alle fattispecie delittuose indicate nel c.d. Codice Rosso che prevede le seguenti tipologie di reato: maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, atti persecutori alias “ stalking”, lesioni personali aggravate da legami familiari e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona interessata c.d. “revenge porn”.

A tali delitti, vanno aggiunti la costrizione o induzione al matrimonio, nonché, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, consistenti in “qualsiasi violenza, basata sul genere, in quanto diretta contro una donna, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Col termine donne si intendono anche le bambine, cioè le ragazze con meno di diciotto anni. La legge sopra citata introduce importanti modifiche volte ad incrementare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Si tratta di oneri informativi a tutela dell’incolumità fisica della vittima, in relazione allo stato di libertà e quindi alla libertà di movimento del denunciato. In sintesi, la donna, vittima dei delitti di violenza, anche se non ne ha fatto espressa richiesta, ha il diritto di ricevere comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione del detenuto e/o di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché, dell’evasione dell’imputato.

L’articolo 120 codice penale riconosce ad ogni persona offesa, vittima del reato, il diritto di querela. La querela è proposta, mediante dichiarazione sottoscritta nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (avvocato) si manifesta la volontà che si proceda nei confronti di un soggetto per aver commesso un fatto, previsto dalla legge come reato. Alla vittima dei delitti che rientrano nel “ Codice rosso” è garantito il “ gratuito patrocinio” indipendentemente dal reddito e dalla situazione economica per farsi assistere in giudizio a spese dello Stato.