Una legge può violare la Costituzione non soltanto perché contiene una previsione in contrasto con la stessa, ma anche perché non contiene una previsione che per Costituzione ci deve essere. L’omissione, magari giustificata in origine, può acquistare lesività costituzionale successivamente per l’evolversi dei costumi e il conseguente riconoscimento legislativo di nuovi diritti. In tali casi la Corte “aggiunge” la norma mancante. È quanto accaduto nella questione di legittimità decisa con la sentenza n. 91 del 2026.
Matrimonio omosessuale celebrato all’estero e diritti previdenziali
La questione riguardava l’art 13 del Dl n. 36 del 1939 come convertito che, limitando il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge, non la prevedeva per il partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero. Il matrimonio celebrato negli Usa nel 2013 non aveva potuto essere riconosciuto in Italia, in quanto intervenuto prima dell’approvazione della legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà) istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che avrebbe parificato a esse i matrimoni omoaffettivi contratti all’estero e consentito la reversibilità. Nel 2015 il titolare della pensione era poi deceduto.
La mancata reversibilità aveva indotto la Cassazione a denunciare l’art. 13 per violazione dell’art. 2 della Costituzione che tutela i diritti delle “formazioni sociali”, in cui rientrano le unioni omosessuali, e degli articoli 36, 38 della Costituzione che tutelano retribuzioni e pensioni.
Il principio della reversibilità per il coniuge superstite
Il diritto alla pensione di reversibilità poggia sul riconoscimento dell’apporto dato da ciascun coniuge col proprio lavoro, al benessere tanto della famiglia che dell’altro coniuge. È giusto quindi che dell’eventuale pensione possa beneficiare il coniuge sopravvissuto a prescindere dalle sue condizioni economiche. Qui, peraltro, si è in presenza di un rapporto omoaffettivo formalizzato con matrimonio estero. Al riguardo la Corte ha ritenuto di non poter estendere alle unioni di persone dello stesso sesso la disciplina del matrimonio civile (sentenza n 138 del 2000). Tuttavia, riconoscendo all’unione omosessuale la natura di “formazione sociale” meritevole di protezione costituzionale, si riservava di intervenire tutte le volte ritenesse necessario assicurare un trattamento omogeneo tra la coppia eterosessuale coniugata e altri tipi di unione, in relazione a specifici aspetti del rapporto. L’esclusione della reversibilità in favore del superstite di una convivenza di fatto, rinviata alla Corte, ha superato l’esame di costituzionalità: essa ha infatti ritenuto (sentenza n. 461 del 2000) che tale unione non può essere parificata al matrimonio in quanto caratterizzata da una affectio rinnovantesi quotidianamente, suscettibile di cessare in ogni momento, e priva di quel complesso di diritti e doveri implicati dal vincolo coniugale.
Le peculiarità del caso e il riconoscimento delle unioni civili
Il caso specifico presenta tuttavia delle peculiarità di cui si deve tener conto: il matrimonio estero era stato contratto prima che il nostro ordinamento riconoscesse le unioni omosessuali; il partner titolare della pensione diretta era deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e del Dlgs n. 7 del 2017 che avrebbe consentito di registrare il matrimonio omosessuale estero come unione civile.
L’incostituzionalità della norma e la tutela del partner superstite
La Corte ritiene la norma del 1939 viziata di irragionevolezza, sopravvenuta a seguito delle novità introdotte nel 2016 e ne dichiara pertanto l’incostituzionalità nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia prima dell’entrata in vigore della legge n.76 del 2016.

