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Mini Ires premiale, arriva il Decreto attuativo per le società uno “sconto” pari al 4 per cento

Mini Ires premiale, arriva il Decreto attuativo per le società uno “sconto” pari al 4 per cento
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Al fine di incentivare investimenti e occupazione è stata disposta una riduzione dell’aliquota dal 24 al 20%

ROMA – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190 dello scorso 18 agosto il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 recante le disposizioni di attuazione relative alla riduzione dell’aliquota Ires per le imprese che realizzano investimenti rilevanti (articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

La misura dell’Ires attualmente applicabile è il 24%

Ricordiamo che l’Ires, Imposta sul reddito delle società, è il tributo che colpisce il reddito delle società, ed è previsto dall’articolo 72, e seguenti, del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, ossia il Dpr 22 dicembre 1986 n. 917. Il presupposto dell’imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie reddituali previste dall’articolo 6 dello stesso Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi “diversi”). La misura dell’Ires attualmente applicabile è il 24% e rappresenta quasi il 2% del nostro Pil.

Un prelievo abbastanza significativo

Evidentemente si tratta di un prelievo abbastanza significativo, ma anche in molti altri Paesi europei le aliquote non sono inferiori, come quella del Portogallo pari al 31,5%, della Germania del 20,5% più un’imposta comunale sugli utili del 10% (complessivamente più del 30%), della Francia del 25%. In Ungheria si applica invece il 9% e in Irlanda l’11%.

La base imponibile si determina partendo dall’utile (in certi casi anche dalla perdita) risultante dal bilancio al quale si applicano, in sede di dichiarazione fiscale, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale per gli elementi attivi e passivi del reddito d’impresa. Si tratta, comunque, di un prelievo fiscale che riduce sensibilmente l’importo degli utili distribuibili.

Con la riforma tributaria prevista una riduzione dell’aliquota dell’Ires

La Legge delega sulla Riforma tributaria, la n. 111 del 9 agosto 2023, all’art. 6 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti), ha previsto che il Governo, nella stesura dei Decreti legislativi “delegati”, osservi – tra l’altro – alcuni principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, attraverso la riduzione dell’aliquota dell’Ires nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, oppure in caso di nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

In attesa della completa realizzazione della riforma, l’articolo 1, commi da 436 a 444, legge 207/2024, la Legge di bilancio 2025, al fine di incentivare investimenti e occupazione, ha disposto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), la riduzione dell’aliquota dal 24% al 20%, al ricorrere di alcune condizioni.

Chi può beneficiare della riduzione dell’Ires

Per beneficiare della riduzione dell’imposta occorre, infatti, che almeno l’80% degli utili 2024 venga accantonato ad apposita riserva e almeno il 30% di tali utili accantonati (comunque non inferiore al 24% degli utili 2023 e, in ogni caso, non inferiore a 20.000 euro) venga investito in beni strumentali nuovi “Transizione 4.0” o “Transizione 5.0”, destinati a strutture produttive ubicate in Italia. E ancora, nel 2025, il numero di unità lavorative per anno non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente e vanno assunti nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. L’’impresa, poi, non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

La riduzione dell’aliquota non si applica comunque alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, oppure assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, oppure ancora quando determinano il reddito imponibile in maniera forfettaria.

Il diritto all’agevolazione viene meno qualora la quota di utile accantonata venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; e inoltre quando i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Ora, dopo quasi otto mesi, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato, ai sensi del comma 444 della legge istitutiva, il Decreto ministeriale dell’8 agosto 2025, a firma del vice ministro Maurizio Leo, con il quale si forniscono alle aziende interessate, specialmente quelle manufatturiere, i chiarimenti e i dettagli sull’applicazione dell’agevolazione, compreso l’ambito soggettivo, le modalità applicative, le condizioni di accesso, le cause di decadenza.