Fisco

Modello Eas e agevolazioni fiscali per il Terzo settore

ROMA – Come è noto, l’art.148 del T.U. 22/12/1986 n. 917, disciplina le attività degli Enti di tipo associativo, escludendo dal concetto di “attività commerciale”, e quindi escludendo la tassazione, le attività delle associazioni svolte nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.

Quindi, le somme versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito imponibile.
Tuttavia, se le cessioni di beni e le prestazioni di servizio vengono rese nei confronti degli associati verso corrispettivo, allora tali corrispettivi concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Tuttavia, salvo qualche deroga (commi 4, 5. 6 e 7 del citato articolo 148 del TUIR, restano sempre “non commerciali”, anche se verso corrispettivi specifici, le attività delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nonché la cessione di proprie pubblicazioni prevalentemente cedute agli associati.

Restano comunque sempre “commerciali” le cessioni di beni prodotti per la vendita, la somministrazione di pasti, l’erogazione di gas energia elettrica a e vapore, ecc. se effettuate nell’esercizio di spacci aziendali, organizzazione di viaggi, gestione di fiere, pubblicità e telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

C’è da dire, tuttavia, che ai fini dell’applicazione delle norme agevolative stabilite dalle disposizioni di cui ai citati commi 3, 5, 6 e 7, nel caso, eventuale, di svolgimento di attività previste nelle citate disposizioni, il comma 8 stabilisce quanto appresso:
1) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 novembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3) Nell’ambito del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, la disciplina è uniforme per tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari. è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
4) è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le norme statutarie e regolamentari;
5) L’eleggibilità degli organismi amministrativi è libera; il voto ai sensi del comma 2 dell’art.2532 del codice civile è singolo; l’assemblea dei soci è sovrana; alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti deve essere data idonea forma di pubblicità, prevedendone la possibilità tramite corrispondenza elettronica oppure avvalendosi, se attivo, del sito del club;
6) La quota di ammissione al club o a quelle dovute periodicamente sono intrasmissibili ad altro socio, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Tali somme non sono rivalutabili.

Successivamente, con l’articolo 30 del D.L. 185/08 – convertito, con modificazioni, in L. 02/09, e dopo l’emanazione del provvedimento del 2 settembre 2009 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato previsto che gli enti non commerciali, per fruire delle agevolazioni previste dai summenzionato articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del Dpr 633/72 (Iva), oltre a possedere i requisiti previsti dalle sopra cennate disposizioni, devono presentare un apposito modello (Modello EAS) entro 60 giorni dalla loro costituzione.

È evidente che tale adempimento rappresenta un ulteriore strumento di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria per contrastare gli abusi fiscali delle norme agevolative previste per gli enti del terzo settore.

Il modello EAS va presentato, telematicamente, una sola volta. Tuttavia, se intervengono variazioni dei dati originariamente indicati all’Agenzia delle Entrate, oppure se vengono meno i requisiti per le agevolazioni fiscali, deve essere presentato un nuovo modello, con i dati aggiornati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
Quindi, attenzione alla prossima data del 31 marzo.