La quantificazione del mantenimento va fatta comparando le entrate economiche dei due coniugi
Il Tribunale Civile quando emette una sentenza di divorzio, regola anche il rapporto che riguarda il mantenimento del coniuge e dei figli, che ne hanno diritto in base a determinate condizioni economiche. Qui esaminiamo il primo caso, e cioè quello in cui l’assegno di divorzio viene attribuito all’altro coniuge, ad esempio alla moglie.
Innanzitutto va detto che la quantificazione di esso va fatta comparando le entrate economiche dei due coniugi, per cui se v’è una notevole disparità il Tribunale, di norma, stabilisce l’erogazione dell’assegno divorzile a favore del “meno abbiente”. Detto assegno è valido “rebus sic stantibus”, e cioè in base alla situazione economica esistente nel momento in cui viene emesso il relativo provvedimento.
Se successivamente però cambiano dette condizioni – a favore od a sfavore dell’altro – è possibile richiedere la modifica dell’assegno (c.d. “revisione”) ai sensi dell’art 9 della legge n. 898 del 1970. L’interessante è che si siano verificati dei fatti nuovi (c.d. “sopravvenuti”) che siano diversi rispetto a quelli esistenti al momento della concessione.
Ovviamente, il mutamento delle condizioni si riferisce, soprattutto, al cambiamento degli elementi economici, legati ad esempio ad una stabile convivenza dell’ex coniuge con un ricco possidente.