In relazione alle notizie diffuse nei giorni scorsi, riguardo ad una presunta scadenza dell’11 gennaio 2021 per manifestare l’eventuale opposizione all’inserimento dei propri dati personali nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il Garante per la protezione dei dati personali precisa che tale scadenza non esiste ed è priva di qualsiasi fondamento normativo.
La notizia era circolata
in Rete a seguito dell’iniziativa presa dalla Regione Liguria che aveva
erroneamente indicato nell’11 gennaio 2021 il termine entro il quale i
cittadini liguri avrebbero dovuto comunicare la loro eventuale opposizione
all’inserimento nel FSE dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fruite, in
ambito pubblico o privato, prima del maggio 2020. Da qui la confusione
ingenerata.
La delicatezza della
materia, considerati i dati sensibilissimi coinvolti, merita di essere
prontamente chiarita da questa Autorità.
- La normativa di recente introdotta
(art. 11 decreto legge “Rilancio”)
prevede che, a decorrere dal maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia
manifestazione di consenso dei cittadini, i dati di tutte le prestazioni
sanitarie fruite vadano a confluire automaticamente nel Fascicolo sanitario
elettronico. Ovviamente, limitatamente alle Regioni che hanno già attivato il
FSE. Al riguardo, peraltro, sempre in relazione alle notizie circolate nei
giorni scorsi, il Garante precisa che comunque, anche a seguito di tale
alimentazione automatica del FSE, i dati sanitari dei cittadini non saranno
accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del
singolo cittadino. - Con riguardo, invece, all’alimentazione
del Fascicolo con tutti i dati delle prestazioni sanitarie effettuate in epoca
antecedente al maggio 2020, il Garante, con nota del 15 dicembre 2020, ha
precisato al Ministero della Salute che l’ingresso nel Fascicolo sanitario
elettronico sarebbe stato possibile solo a tre condizioni: - avere
proceduto a un’idonea campagna nazionale di informazione; - avere
puntualmente informato i cittadini delle Regioni interessate sulle novità
relative all’alimentazione del Fascicolo; - avere
riconosciuto a questi ultimi, dal momento in cui sono stati informati, un
termine non inferiore a 30 giorni per manifestare la propria eventuale
opposizione.
Allo stato, dunque, alla
luce di quanto precede, non essendosi verificata nessuna di queste condizioni,
l’invio di comunicazioni alle singole amministrazioni regionali o al Garante,
con le quali si rappresenta l’opposizione al citato popolamento, non risulta
necessaria.