Sulla retroattività della norma a pronunciarsi saranno le Sezioni Unite della Suprema Corte. (L. n. 215/2021): dalle Commissioni tributarie interpretazioni non sempre uniformi
ROMA – Affidata alle Sezione Unite della Corte di Cassazione la nota questione della retroattività o meno della nuova disposizione che stabilisce che l’estratto ruolo non può essere impugnato se non in casi particolari, espressamente previsti dalla legge.
Stiamo parlando dell’art. 3-bis del D.L. 21.10.2021, n. 146 il quale ha introdotto il comma 4-bis all’art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, in vigore dal 21 dicembre 2021.
Come già detto dalla pagine di questo Quotidiano, se questa norma, per la verità bene accolta solo dall’Amministrazione Finanziaria ma non da tanti altri addetti mai lavori, è abbastanza chiara, altrettanto chiara non è in relazione alla sua efficacia.
Ci si continua a chiedere, infatti, se la nuova disposizione sia di natura interpretativa, e quindi applicabile anche per il passato, in particolare anche per i processi pendenti aventi per oggetto estratti ruolo, oppure valga solo per il futuro e, pertanto, applicabile solo per le controversie incardinate solo a partire dal 21 dicembre 2021, data della sua entrata in vigore.
Per la verità nemmeno la Corte di Cassazione ha avuto, finora le idee molto chiare.
Prima, infatti, con l’ordinanza n. 19704 del 2015, aveva affermato l’impugnabilità dell’estratto ruolo (considerandolo atto impugnabile ex art. 19 del D.Leg/vo 546/92). Una pronuncia, quest’ultima, diverse volte confermata e che aveva dato assoluta legittimità alla “tutela anticipata” da parte del contribuente il quale, “scoperta” l’esistenza di una cartella di pagamento non notificata o non validamente notificata, poteva impugnare il documento ottenuto all’Agente della Riscossione su sua richiesta e dal quale emergeva il debito iscritto a ruolo.
Ora, però, la legge dice tutto il contrario.
Come si diceva prima, non è chiaro se questa nuova regola sia valida anche per il passato.
Le Commissioni Tributarie di merito hanno seguito interpretazioni non sempre uniformi.
Ora, però, con l’ordinanza n. 4526 del 2022, I Supremi Giudici, per la verità in poco tempo da quando si è posto il problema, affrontano la questione relativa alla efficacia retroattiva o meno della norma, evidenziando l’esistenza di tre differenti tesi.
Una, orientata verso la retroattività della norma in quanto ritenuta di carattere meramente processuale. Una soluzione la quale farebbe considerare inammissibili tutti i ricorsi (riguardanti estratti ruolo) pendenti alla data del 21 dicembre scorso.
Una seconda tesi, forse quella che suscita maggiori perplessità, orientata anch’essa verso la retroattività della norma, ma fondata sulla circostanza che quella di cui si parla si tratterebbe di una norma di interpretazione autentica e, pertanto, avente efficacia anche per il passato.
Una terza, infine, che, contrariamente alle tesi precedenti, nega la natura di norma di interpretazione autentica alla norma de qua affermando, invece, il principio della irretroattività della norma e del principio secondo il quale “tempus regit actum” e, quindi, che vanno applicate le regole esistenti nel momento in cui l’atto ha origine e la controversia viene incardinata..
Ed allora, dopo ben trentacinque pagine di ordinanza della Corte di Cassazione, non ci resta che “attendere ancora”, con ricorsi su ricorsi, ed aspettare quindi che siano le Sezioni Unite della Suprema Corte a dirimere questo problema che, ad avviso di chi scrive, avrebbe potuto trovare più veloce soluzione, pur adeguandosi alle nuove regole introdotte dal Legislatore, semplicemente lasciando il passato così com’era, senza entrare in una ulteriore rotta di collisione con coloro i quali ritengono, a torto o a ragione, che il nuovo divieto di ricorrere contro l’estratto ruolo costituisca una lesione ai diritto di difesa del cittadino, lasciandolo esposto, in attesa degli ulteriori atti esecutivi dell’Agente della Riscossione (questi certamente impugnabili), alle azioni esecutive della riscossione.
Una soluzione, quella di natura meramente interpretativa dell’Amministrazione Finanziaria favorevole alla irretroattività, più pratica, ma che avrebbe evitato altri ricorsi, contro le ordinanze di inammissibilità che le Commissione di merito probabilmente saranno costrette a pronunciare quando saranno chiamati a trattare l’impugnazione, anche per controversie precedenti al 21 dicembre 2021, di estratti ruolo.