ROMA – Il Tribunale dell’Unione europea, uno dei due organi giurisdizionali che, insieme alla Corte di giustizia, compongono il sistema giurisdizionale della Ue, in data 11 febbraio 2026 ha pubblicato un’importante sentenza (causa T-689/24), con la quale sono stati ampliati – leggermente – i limiti di detraibilità dell’Iva così come sanciti del nostro ordinamento, ossia applicando il vigente primo comma dell’articolo 19 del Dpr 633 del 26 ottobre 1972, peraltro riprodotto nel Testo unico Iva, all’articolo 56, del Decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026.
Fatture a cavallo d’anno e detrazione IVA: la novità introdotta
La novità, che probabilmente sarà presto recepita dal nostro Ordinamento, riguarda la detrazione dell’Iva risultante dalle fatture “a cavallo d’anno”, ossia fatture relative ad acquisti eseguiti (operazioni effettuate, con conseguente esigibilità già avvenuta) nell’anno precedente (per esempio nel mese di dicembre 2025), ma pervenute nell’anno successivo (nel mese di gennaio 2026).
Normativa vigente sulla detrazione IVA: ricezione e registrazione del documento
Attualmente, in base alla normativa vigente, la detrazione può essere effettuata solo dopo la ricezione del documento e la sua registrazione, circostanza che, nell’esempio prima ipotizzato, di fatto impedisce la detrazione prima del 16 gennaio 2026, pur trattandosi, come già detto, di operazioni avvenute nell’anno precedente.
Detrazione IVA retroattiva: cosa prevede l’articolo 14 del Dl 119/2018
In realtà, l’articolo 14 del Dl 119/2018, modificando l’articolo 1, primo comma, del Dpr n. 100 del 23 marzo 1998, ha già consentito la detrazione “retroattiva” per le fatture pervenute entro il 15 del mese successivo pur riguardando Iva detraibile nel mese precedente, ma ciò esclusivamente per quelle relative all’anno “in corso” e non per le fatture che riguardano operazioni effettuate nell’anno precedente a quello di ricezione del documento.
Neutralità IVA e Corte Ue: i limiti delle regole italiane
Secondo l’anzidetta Corte Ue, però, queste disposizioni non garantiscono la necessaria neutralità in materia di Iva, stante le difficoltà finanziarie che, seppure solo per un breve periodo, il ritardo della detrazione potrebbe comportare.
Il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale), pertanto, ha affermato l’illegittimità di una norma nazionale che impedisce al soggetto passivo di detrarre l’Iva nel periodo di ordinaria competenza, per il solo fatto che la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo. A condizione, evidentemente, che il documento sia disponibile prima della presentazione della dichiarazione Iva.
Fattura e diritto al recupero dell’IVA: condizione formale ma non sostanziale
Praticamente, secondo tale interpretazione, orientata su quanto prescritto dalle direttive della Ue, la fattura è una condizione formale e ineludibile per esercitare la detrazione, ma non può diventare una condizione sostanziale tale da spostare in avanti la nascita del diritto al recupero dell’Iva.

