Le novità previste con la riforma della riscossione - QdS

Le novità previste con la riforma della riscossione

Salvatore Forastieri

Le novità previste con la riforma della riscossione

giovedì 11 Luglio 2024

Attesa a breve la pubblicazione del Decreto delegato, composto da 19 articoli, che interessa molti contribuenti

ROMA – L’articolo 18 della Legge delega sulla Riforma tributaria, numero 111 del 9 agosto 2023, prevede la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riguardo ai tributi locali. E ciò al fine di incrementare l’efficienza del servizio, anche semplificandone le procedure, compresa quella della riscossione tramite ruolo.

La situazione attuale della riscossione, infatti, è molto grave

Dagli stessi vertici del ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato fatto sapere che il “magazzino” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione contiene attualmente più di mille miliardi di crediti (circa 160 milioni di cartelle “giacenti”) ma di questi quasi la metà sono irrecuperabili perché intestati a persone decedute o nullatenenti, oppure a imprese già cessate o interessate da procedure concorsuali chiuse. Un’altra grossa fetta di tali crediti riguarda invece soggetti verso i quali l’Agenzia ha già svolto azioni di riscossione ma senza ancora ottenere risultati.

Lo scorso 4 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Decreto delegato, composto da 19 articoli, destinato a essere pubblicato in Gazzetta. Si tratta del decimo Decreto legge riguardante la Riforma tributaria, di cui nove già pubblicati in Gazzetta. Si anticipano, in questa sede, alcune delle novità più importanti in attesa di pubblicazione e di cui si ha notizia, di cui alcune interessano in particolar modo i contribuenti che, avendo debiti nei confronti dell’Ente impositore (Agenzia delle Entrate o Ufficio di fiscalità locale), sono incalzati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva di quanto dovuto al Fisco.

Viene previsto (articoli 3, 4 e 5) che, a partire dal 2025, in caso di impossibilità del recupero delle somme dovute dai contribuenti morosi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento del carico all’Agente della Riscossione, avverrà automaticamente il “discarico amministrativo” delle quote non riscosse. Restituito il carico all’Ente impositore che l’ha emesso, quest’ultimo potrà incassarlo anche affidandosi a enti privati di riscossione o attraverso la cartolarizzazione. È prevista anche la possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili, ovvero di esperibilità di azioni fruttuose. Sarà sempre possibile riaffidare dopo in riscossione le somme che erano state discaricate qualora dovessero emergere nuovi elementi reddituali o patrimoniali.

Per i carichi affidati alla riscossione negli anni precedenti fino al 2000, sarà una Commissione presieduta da un magistrato della Corte dei Conti che dovrà proporre soluzione legislative per il magazzino della riscossione (art.7). Tutto ciò, al fine di evitare l’incremento del “magazzino” dei crediti inesigibili prima cennato che ingolfa inutilmente l’azione degli uffici fiscali.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, comunque, anche avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati a quanto previsto nella pianificazione annuale nell’ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione del 30 luglio 1999. La cartella di pagamento, primo atto esecutivo, e tutti i successivi atti interruttivi della prescrizione, dovranno essere notificati al debitore non oltre il nono mese successivo a quello in cui è avvenuto l’affidamento del carico o dalla data della precedente notifica, nonché degli atti interruttivi (art.2).

Anche l’istituto della rateizzazione subirà una importante modifica

Anche l’istituto della rateizzazione (art. 19 del Dpr 602/73) dei carichi affidati all’Agente della Riscossione subirà una importante modifica. Sarà previsto, infatti, anche un numero massimo di rate pari a 120. Più in particolare, all’articolo 13, è stato previsto (Rateazione ordinaria), con un meccanismo che aumenta di biennio in biennio a partire dal 2025, che su semplice richiesta del contribuente il quale dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione conceda la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Inoltre, sempre con un debito fiscale d’importo non superiore a 120.000 euro, se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 120 rate. Anche in questo caso vige il meccanismo, a partire dall’anno prossimo, che aumenta di biennio in biennio il numero delle rate. Per cui, in caso di “Rateazione documentata”, il numero delle rate potrà essere da 85 a 120 per richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da 97 a 120 per richieste presentate nel 2027 e nel 2028, e da 109 a 120, per richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

La sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata dal contribuente dall’Indicatore Isee per le persone fisiche e, per gli altri soggetti, in base all’indice di liquidità e dal rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione per gli altri soggetti. Un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità di applicazione dei citati parametri su cui fondare l’esistenza della situazione di obiettiva difficoltà. In presenza di debiti oltre 120.000 euro, previa richiesta documentata circa la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, al contribuente può essere concessa la rateizzazione fino a 120 rate.

Resta fermo il principio di cui al terzo comma dell’articolo 19 del Dpr 602/73, secondo cui “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.

Introdotta la possibilità di compensazione tra rimborsi e somme iscritte a ruolo per importi superiori a 500 euro, interessi compresi (art. 16). L’attività di riscossione coattiva, comunque, avrà un nuovo modello organizzativo (che dovrebbe prevedere pure l’eliminazione del dualismo, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione), anche superando lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento, anticipando la fase dell’incasso delle somme dovute dal debitore attraverso l’ampliamento del novero degli atti “immediatamente esecutivi” (includendo anche gli atti recupero, gli avvisi di irrogazione di sanzione e altri avvisi di liquidazione in materia di tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate) e riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive (art.14).

Per quel che riguarda l’impugnabilità dell’estratto ruolo, confermata la norma che vieta al contribuente di fare ricorso contro tale documento, ma nel contempo vengono aumentate le ipotesi di deroga, ossia i casi in cui il ricorso è ammesso, come nelle ipotesi di difficoltà esistenti e del pregiudizio che può essere causato al contribuente (per via dell’esistenza di cartelle di pagamento asseritamente regolarmente notificate), per riscuotere crediti verso pubbliche amministrazioni o di ottenere finanziamenti o beneficiare di agevolazioni (art. 12).

Il Decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta (art.19). Nel frattempo giungono pure notizie circa una possibile “rottamazione quinquies” che dovrebbe “recuperare” anche coloro i quali, non avendo pagato le rate della precedente disposizione agevolativa, sono decaduti dalla dilazione.

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