Nuove regole per le attività commerciali nei pressi della Villa romana del Casale - QdS

Nuove regole per le attività commerciali nei pressi della Villa romana del Casale

Nuove regole per le attività commerciali nei pressi della Villa romana del Casale

giovedì 20 Giugno 2019

Un ulteriore strumento per la repressione delle condotte fuorilegge vicino al sito Unesco. Il Consiglio comunale ha approvato il documento per prevenire irregolarità nella zona

PIAZZA ARMERINA – Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per le attività commerciali e dei servizi nel sito archeologico della Villa romana del Casale, patrimonio dell’Unesco. Nel documento il Municipio ha sottolineato “l’urgenza e la necessità di fornire agli organi di controllo uno strumento ulteriore per la prevenzione e la repressione degli illeciti amministrativi nell’area”.

Il Regolamento integra quello per la locazione e la concessione dei manufatti, gestiti dal Comune in forza di protocolli d’intesa stipulati con gli Enti proprietari nell’anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 17 del 2013. All’articolo 3 si legge che i locatari dei manufatti sono tenuti a “mantenere il manufatto in condizioni di igiene e decoro in armonia con il contesto paesaggistico e archeologico del sito” e a “osservare tutte le limitazioni e le disposizioni che verranno, di volta in volta, impartite dagli organi di vigilanza e dagli enti proprietari e dal Comune”.

All’articolo 4, fra i divieti, c’è quello di apportare modifiche sia all’interno che all’esterno del manufatto, senza il preventivo assenso del Comune e degli Enti proprietari; esporre merce fuori dal manufatto e sulle pareti esterne; posare sistemi finalizzati alla modifica del percorso pedonale e veicolare dei visitatori; collocare sedie, tavoli, ombrelloni, tende e altro fuori dal manufatto, salvo eventuali iniziative dell’Ente; esercitare il commercio in forma ambulante su tutta la zona sottoposta a vincolo archeologico; approcciare i visitatori con mezzi e stratagemmi finalizzati a favorire la propria attività; noleggiare audioguide e supporti multimediali di qualunque genere, se non preventivamente autorizzati; esercitare nell’intero sito archeologico, qualsiasi attività commerciale e di servizi, sia in sede fissa che su aree pubbliche, in forma stabile o itinerante, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Inoltre, all’articolo 5, si legge che “è fatto assoluto divieto alle guide turistiche di promuovere e esercitare l’attività nell’intera area del parcheggio e in aree non previste che non siano info-point o altri punti di informazione espressamente autorizzati dal Comune, pena la segnalazione per la revoca dell’autorizzazione all’ente competente. È fatto, altresì, divieto di approccio persuasivo e condizionante al fine di indirizzare i visitatori in appositi manufatti. Ciò al fine di lasciare libero il turista di effettuare acquisti ove ritiene opportuno”.

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