Nuovo regolamento dell’Asp Caltanissetta per l’accesso ai referti clinici - QdS

Nuovo regolamento dell’Asp Caltanissetta per l’accesso ai referti clinici

Annalisa Giunta

Nuovo regolamento dell’Asp Caltanissetta per l’accesso ai referti clinici

mercoledì 16 Marzo 2022

Sono state aggiornate dai vertici sanitari le procedure per il rilascio della documentazione medica. Tra le innovazioni il censimento di nuove prestazioni e l’aggiornamento del tariffario

CALTANISSETTA – Novità per il ritiro da parte dei pazienti della sanità nissena dei referti medici. I vertici dell’Asp nissena hanno infatti approvato con apposita delibera n. 142 del 16 gennaio scorso il nuovo regolamento recante il rilascio di copia delle cartelle cliniche, dei referti clinici e di altra documentazione sanitaria ospedaliera in conformità a quanto previsto dalle norme di settore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto d’ufficio e professionale, nonché di tutela delle persone, di trattamento dei dati personali e di semplificazione amministrativa. Tra le innovazioni anche il censimento di nuove prestazioni e l’aggiornamento delle tariffe già esistenti.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento prevede che la documentazione sanitaria può essere rilasciata, dietro richiesta scritta al titolare (maggiorenne o minorenne emancipato cui il documento si riferisce); alla persona incaricata dal titolare tramite delega scritta o apposito atto notarile; genitori che siano titolari della responsabilità genitoriale, nel caso in cui il paziente sia minorenne; tutore di minore, tutore di persona interdetta giudiziale, previa esibizione di documentazione da cui risulti lo status di tutore; amministratore di sostegno; gli eredi (legittimi, legittimari o testamentari); il medico curante o struttura sanitaria pubblica o privata, esclusivamente per attività istituzionali attinenti alla tutela della salute del titolare; soggetti terzi, compresi Assicurazioni, Patronati, con delega sottoscritta dal titolare, e, qualora propongano istanza di accesso alla documentazione sanitaria di interessato deceduto, previo accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

Copia della documentazione sanitaria va rilasciata, previa richiesta motivata anche all’autorità giudiziaria, alla Polizia giudiziaria, consulente tecnico d’ufficio o perito nominato dall’Autorità giudiziaria, Inail in caso di infortunio o malattia professionale; enti esteri o sopranazionali legittimati all’accesso sulla base delle convenzioni internazionali in materia di assistenza sanitaria all’estero, ispettorato nazionale del lavoro.

Il soggetto richiedente, indipendentemente dalla propria posizione giuridica, deve presentare istanza di accesso personalmente allo sportello dedicato o in forma scritta alla documentazione sanitaria tramite posta o a mezzo e-mail indirizzata alla Direzione sanitaria ospedaliera, purché sia completa di dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, periodo di ricovero, Unità operativa di degenza e fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore. Al momento della presentazione dell’istanza di accesso alla documentazione sanitaria, per l’apertura della pratica il soggetto richiedente dovrà esibire ricevuta del pagamento ticket, oltre alle eventuali spese di spedizione. Sono esonerati dal pagamento l’Autorità giudiziaria, la Polizia giudiziaria e i periti nominati dall’Autorità giudiziaria nonché i consulenti tecnici d’ufficio nominati nell’ambito di procedimenti civili nei quali sia parte l’Azienda e il Giudice abbia posto a carico di quest’ultima l’onere di anticipare le spese della consulenza. La copia della documentazione sanitaria sarà consegnata in busta chiusa recante la scritta “Riservata personale – dati sensibili”.

La copia della documentazione sanitaria, a domanda dell’interessato e comunque previa valutazione della Direzione medica, potrà essere spedita a domicilio del richiedente, con l’addebito delle spese di spedizione stabilite all’indirizzo indicato nella richiesta oppure alla e-mail indicata nella richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela della privacy.

La Direzione medica ospedaliera, tramite l’Ufficio all’uopo individuato, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente entro: sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, nel caso in cui la documentazione sanitaria riguardi l’ultimo anno; dieci giorni dalla presentazione della richiesta nel caso in cui la documentazione sanitaria riguardi i due anni antecedenti l’ultimo; venti giorni dalla presentazione della richiesta nel caso in cui la documentazione sanitaria risalga ad un periodo che va oltre i tre anni.

L’Asp conferma altresì gli orari di apertura degli sportelli amministrativi siti presso l’Area Nord: presidio ospedaliero Sant’Elia lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; presidio ospedaliero Raimondi di San Cataldo martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,30; presidio ospedaliero Maria Immacolata Longo di Mussomeli lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalla ore 8 alle 14 e lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30.

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