Pagamento ridotto della sanzione stradale - QdS

Pagamento ridotto della sanzione stradale

Sebastiano Attardi

Pagamento ridotto della sanzione stradale

martedì 26 Novembre 2019

Il verbale dev’essere notificato, secondo l’art. 201 del c.d. strada, entro 90 giorni dal relativo accertamento

Il verbale che viene redatto dalle competenti autorità in occasione della violazione di una norma del codice della strada, dev’essere notificato, secondo l’art. 201 del c.d. strada, entro 90 giorni dal relativo accertamento – a carico del trasgressore o conducente – quando viene contestata nella immediatezza dell’evento.

L’art. 149 del Codice di procedura civile, che regola la notificazione a mezzo del servizio postale, stabilisce invece che la notifica compiuta a mezzo posta si perfeziona, per il soggetto notificante (Polizia, Carabinieri, Vigili urbani) nel momento stesso della consegna del plico all’Ufficio postale, mentre per il destinatario la notifica si perfeziona nel momento in cui lo stesso ha conoscenza dell’atto; quindi, al momento in cui avviene il ritiro del plico postale direttamente consegnato a mani proprie oppure consegnato ad uno dei soggetti autorizzati a poterlo ricevere in sua vece, normalmente un familiare od il portiere dello stabile.

In questo ultimo caso, la notifica si perfeziona nel momento in cui il portiere ha ricevuto l’atto, spedito dall’ente che ha elevato la contravvenzione tramite l’ufficio postale. Qualora il contravventore intende fruire della riduzione dello sconto del 30% dovuto sull’importo della sanzione amministrativa, ebbene il pagamento dev’essere effettuato entro e non oltre il termine di 5 giorni a decorrere dalla data in cui il plico contenente la contravvenzione è stato consegnato al portiere, e da questi poi dato al trasgressore-condòmino, il tutto come previsto dall’art. 202 del Codice della Strada.

Diversamente, l’importo della sanzione dovrà essere corrisposto nel termine di giorni 60. Qualora entro quest’ultimo termine non avvenga il pagamento della sanzione o non venga proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma che è pari alla metà del massimo della sanzione, oltre spese di procedimento (art. 203 del Codice della Strada).

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