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Pagamento della “Rottamazione quinquies” tra scadenze, tolleranza e termini perentori

Pagamento della “Rottamazione quinquies” tra scadenze, tolleranza e termini perentori

È fissato per il prossimo venerdì 31 luglio il giorno entro cui effettuare il versamento del totale o della prima rata. Nel caso di pagamento in più soluzioni occorre rispettare con estrema attenzione le date indicate

Coloro che hanno presentato la domanda di adesione alla cosiddetta “Rottamazione quinquies”, accedendo all’area riservata del sito del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, hanno già avuto modo di conoscere le somme da pagare (in unica soluzione oppure secondo le scadenze rateali prescelte e previste dalla legge), ricevendo anche i relativi moduli di pagamento, pure quelli riguardanti le prime dieci rate del piano di dilazione.

Per coloro i quali la presentazione dell’istanza è avvenuta attraverso il servizio nell’area pubblica, l’informazione viene ricevuta anche al proprio domicilio (casella Pec o indirizzo fisico), quello indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Sul sito è sempre disponibile, comunque, il “calendario” aggiornato con tutte le prossime scadenze delle Definizioni agevolate.

Scadenza della Rottamazione quinquies: quando pagare la prima rata

Fatta questa premessa, è importante ricordare che scade il prossimo 31 luglio, venerdì, il termine per effettuare il versamento dell’unica o della prima rata bimestrale della “Rottamazione quinquies” di cui si parla. Ed a questo proposito è molto utile sottolineare che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, è applicabile la tolleranza di cinque giorni (fino al 5 agosto).

Rottamazione quinquies: tolleranza e decadenza dal beneficio

Nel caso di pagamento rateale, invece, contrariamente alle precedenti edizioni della definizione in parola, il termine è perentorio, per cui il suo mancato rispetto della scadenza (tranne l’ultima), anche di un solo giorno, rappresenta “omissione”, circostanza la quale, qualora ripetuta una seconda volta, anche se non consecutivamente, dà luogo alla decadenza dalle agevolazioni di cui si parla.

Nel caso di pagamento rateale, tuttavia, ai fini della decadenza dall’agevolazione, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella perdita dei benefici. Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente o parzialmente non pagata.

Le regole per il pagamento della rottamazione quater

La “tolleranza” nel pagamento riguarda anche il versamento, sempre entro il prossimo 31 luglio, dell’ultima rata prevista dai piani attivati in precedenza, nonché per chi ha aderito alla rottamazione quater, anche in caso di riammissione (entro aprile 2025), con la rata in scadenza il 31 luglio.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia