Arbitro bancario accoglie il ricorso di una casalinga contro Poste Italiane

Palermo: arbitro bancario accoglie il ricorso di una casalinga contro Poste Italiane

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Palermo: arbitro bancario accoglie il ricorso di una casalinga contro Poste Italiane

Redazione  |
sabato 25 Febbraio 2023

Poste Italiane condannate a pagare gli interessi pattuiti sui buoni fruttiferi e dovrà anche risarcire le spese

L’Abitro Bancario Finanziario di Palermo dà ragione ad una casalinga di Oristano che aveva avviato una battaglia legale contro Poste Italiane. La vicenda riguarda il noto caso del Buon Fruttiferi Postali della serie Q/P piazzati ai risparmiatori da Poste dopo l’emissione del Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 istitutivo della nuova serie “Q”, con rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti per la precedente serie “P”. Titoli per i quali la società ha continuato ad utilizzare i vecchi moduli omettendo di modificare l’indicazione stampata sul retro dei buoni per l’importo maturabile dal 21° al 30° anno di vita, lasciando intatta, visibile e non sostituita, la promessa di rendimento originariamente apposta per tale periodo.

La vicenda

La risparmiatrice di Oristano – che nel lontano 1991 aveva sottoscritto i Buoni fruttiferi di Poste per un valore di 250mila lire – alla scadenza dei titoli, vedendosi negare dalla società il rimborso spettante in base alle condizioni riportate sui buoni, si è così rivolta ad Adiconsum Sardegna che ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario di Palermo, competente per territorio, vincendo la causa. Nella sentenza emessa dall’Arbitro Bancario Finanziario si legge infatti: “è orientamento ormai consolidato dell’Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli … si forma … sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Il Collegio non ignora il diverso avviso espresso nell’ordinanza n. 4384 del 4 febbraio 2022 della Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile, rispetto al quale permangono, ad avviso di questo Collegio, perplessità in ordine alla natura di titoli di legittimazione dei buoni fruttiferi”.

Ricorso accolto

L’Arbitro Bancario, quindi, accogliendo il ricorso “dispone che l’intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986”. Il Collegio ha disposto, inoltre, che Poste corrisponda alla Banca d’Italia la somma di 200,00 euro quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 euro quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Decisione importante

“Si tratta di una decisione importantissima non solo perché riconosce ai risparmiatori il diritto di ottenere il rimborso previsto dalle condizioni apposte sui buoni, ma anche perché contraddice una precedente e controversa sentenza della Cassazione che, esprimendosi proprio sulla questione della serie di buoni Q/P, aveva dato ragione a Poste Italiane – commenta il presidente Giorgio Vargiu – Ora tutti i piccoli investitori cui Poste rifiuta di rimborsare correttamente i titoli possono avanzare analoghi ricorsi dinanzi all’ABF e veder riconosciuti i propri diritti”.

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