Palermo, suolo pubblico, procedure più semplici e chiare - QdS

Palermo, suolo pubblico, procedure più semplici e chiare

Palermo, suolo pubblico, procedure più semplici e chiare

mercoledì 16 Novembre 2022

Sono state aggiornate dall’Amministrazione le regole previste per i dehors, con la possibilità di installare strutture chiuse, anche all’interno delle zone identificate come isole pedonali

PALERMO – L’Amministrazione comunale ha pubblicato il nuovo testo del Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto coordinato con il Regolamento edilizio tipo. Questa nuova versione aggiorna le regole per i dehors riaprendo alla possibilità per i ristoratori di installare strutture chiuse, anche nelle isole pedonali.

Fino a questo momento, infatti, i ristoratori dovevano accontentarsi di piazzare all’esterno dei locali soltanto “elementi di arredo quali tavoli, sedie, poltroncine, fioriere mobili, ombrelloni semplici o a braccia, tende solari, pedane ed elementi di riscaldamento/condizionamento portatili”. Adesso, invece, oltre ai dehors classici, potranno collocare anche strutture precarie chiuse seppur “realizzate esclusivamente in materiali leggeri (metallo e pvc) con montanti sottili” e pareti “in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro”, che dovranno essere “completamente apribili, ad anta con apertura verso l’interno o scorrevoli complanari” e “copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro”.

Per riparare i clienti dal sole estivo “è consentita – si legge nel documento – l’installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura” che “sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell’acqua piovana. L’altezza esterna della struttura non può superare i 3.50 metri dalla quota di calpestio esterna” mentre la pavimentazione sarà una semplice pedana di legno. L’ampiezza delle occupazioni del suolo pubblico non può essere superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all’interno del locale e comunque non può essere superiore a cinquanta metri quadrati (il limite precedente era di 36). Non solo: prima la superficie massima garantita all’esterno era di 12 metri quadrati, adesso invece i locali avranno molto più spazio, passando ad una superficie minima garantita di 18 metri quadrati per ogni attività di somministrazione, a prescindere dalle dimensioni interne del locale o dalla collocazione o meno all’interno di una strada o piazza pedonale.

L’altra novità si trova all’articolo 6. Mentre sui marciapiedi e sotto i porticati con una larghezza di almeno tre metri (su qualsiasi tipologia di strada e zona) si potranno piazzare soltanto tavoli e sedie e l’occupazione di suolo pubblico potrà avvenire “esclusivamente aderente al fronte dell’edificio, garantendo la fascia di rispetto di passaggio pedonale”, nelle strade e nelle piazze pedonali ci sarà più libertà e si potrà collocare qualsiasi tipologia di dehors: nei casi di isola pedonale priva di marciapiede, l’occupazione di suolo pubblico potrà avvenire “aderente al fronte dell’edificio” mentre nei casi di isola pedonale provvista di marciapiede inferiore a 3 metri, l’occupazione potrà avvenire “aderente al marciapiede con una larghezza pari ad un quarto della larghezza della strada, calcolata escludendo la larghezza dei marciapiedi”. Le collocazioni di dehors privi di ombrelloni “possono avvenire anche sotto le eventuali tende solari, collocate o da collocare”.

Attenzione, però: il Comune si riserva il diritto di intervenire sulle isole pedonali redigendo “singoli progetti di decoro urbano” e individuando “specifiche aree per l’occupazione di suolo pubblico, a seconda della configurazione delle singole aree”. Inoltre, per garantire “il decoro urbano e l’armonico inserimento urbano dei dehors, tutte le occupazioni di suolo pubblico ricadenti in Zto A (le zone di particolare pregio storico, artistico e ambientale, nda) e in tutte le aree assoggettate a tutela storico-ambientale, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza”. E naturalmente “le occupazioni che interessano la sede stradale dovranno rispettare il Codice della Strada e ottenere l’ordinanza per la delimitazione della sede stradale”. Queste occupazioni “sono sottoposte alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale e relativo regolamento comunale”.

Per quanto riguarda la manutenzione, i dehors dovranno essere tenuti “in perfette condizioni di manutenzione e igiene in modo da garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone” e dovranno essere sottoposti “a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comune ordinerà l’immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all’interno o all’esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza è a carico del titolare. Nei dehors, quando chiusi, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Attività produttive ed Economiche Giuliano Forzinetti: “In questo modo, sin da subito, diamo la possibilità a tecnici e imprenditori di poter presentare le pratiche facendo riferimento a un unico testo, chiaro e aggiornato con le ultime norme previste dal Regolamento edilizio tipo già in vigore dal 3 ottobre 2022”.

Per il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno, “la pubblicazione del nuovo testo del Regolamento dehors coordinato con il Regolamento edilizio di tipo regionale renderà tutte le procedure più semplici e chiare. Chi dovrà presentare le pratiche avrà, infatti, un unico testo di riferimento al quale attenersi. Ancora una volta la nuova Amministrazione comunale viene incontro alle esigenze dei cittadini, fornendo regole certe e chiare e rendendo i processi amministrativi meno farraginosi”.

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