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Green pass, i parrucchieri non possono richiederlo ai clienti

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Green pass, i parrucchieri non possono richiederlo ai clienti

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mercoledì 13 Ottobre 2021

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa

Dalle multe agli esenti ai lavoratori privati: dal 15 ottobre col green pass cambia tutto.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, del ministro della salute, Roberto Speranza, e del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha firmato il Dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

GLI ESENTI

“I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”.

TASSISTI

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di Ncc. Lo precisano le Faq sui controlli del green pass pubblicate da Palazzo Chigi.

PARRUCCHIERI

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

LE MULTE

“Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass”. Lo ribadisce una Faq del governo sull’obbligo di Green pass. Le sanzioni per chi acceda al lavoro senza pass vanno da 600 a 1500 euro, più “le sanzioni disciplinari” dei “contratti collettivi di settore”. Oltre allo stipendio si perde ogni “altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”.

Per “assicurare efficace ed efficiente” verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” per una verifica “quotidiana e automatizzata” rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”.

“Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica” del Green pass “possono” richiederlo ai lavoratori “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”.

IL CASO TESSERA SANITARIA

Il sistema Tessera sanitaria “acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma” del Green pass, “i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività”, incluse quelle di lavoro, per le quali è previsto l’obbligo di pass.

“Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone)”.

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