Cosa fare dopo la stipula del Patto di convivenza
Una volta prodotto il patto di convivenza, cosa occorre fare? Il Comune può rifiutare di dare la residenza all’extracomunitario…
“I passaggi da compiere sono questi: una volta stipulato il patto, questo deve essere trascritto nei registri del Comune di residenza della coppia; con la trascrizione del patto la Questura rilascerà un permesso per motivi familiari e/o la Carta di soggiorno per il familiare di cittadino dell’Unione.

Tuttavia, per la trascrizione del contratto, il Comune pretenderà la residenza del partner straniero, che ovviamente non ha perché non ha il permesso di soggiorno e quindi la pratica si blocca. La Questura dal canto suo invece, non rilascerà il permesso senza trascrizione del contratto. È un cane che si morde la coda e mi rendo conto che non è facile da comprendere.
Come si arriva allo stallo burocratico
I Comuni in genere tendono a non assumersi la responsabilità di iscrivere uno straniero senza permesso di soggiorno, la loro è – comprensibilmente – un’attività meccanico-amministrativa. Quindi, se io operatore comunale sono chiamato ad iscrivere all’anagrafe uno straniero senza permesso di soggiorno, automaticamente non lo faccio perché sono abituato a fare così, a prescindere della situazione soggettiva dello straniero.
Tuttavia, essendo un iter non ancora ben definito, capita che alcuni Comuni iscrivano senza opporre resistenza; in altre città invece, è prima la Questura a rilasciare il permesso di modo che il Comune possa iscrivere all’anagrafe e registrare il contratto; in altre città ancora, il Comune iscrive all’anagrafe ma la Questura non rilascia il permesso di soggiorno.
Insomma, essendo una normativa molto frammentata, anche le “reazioni” da parte della pubblica amministrazione sono diverse. E quando la pratica si blocca, in Comune o in Questura, occorre andare in giudizio al fine di ottenere un ordine del giudice all’iscrizione anagrafica o al rilascio del permesso di soggiorno”.
“Il problema è esattamente questo, – continua l’avvocato Vicari – chiunque può stipulare una convivenza di fatto, ma tale atto acquisisce valore solo dopo la sua registrazione nei registri del Comune di residenza. Il legislatore della Cirinnà, probabilmente attento a disciplinare le unioni civili, ha sottovalutato le esigenze sociali delle famiglie di fatto.
L’iscrizione anagrafica e la sua valenza per il patto di convivenza
In una prima lettura del comma 37 dell’art. 1 della legge, sembrerebbe infatti indispensabile l’iscrizione anagrafica ai fini della registrazione del contratto. A ben vedere però, la legge Cirinnà nel successivo comma 52 dello stesso articolo, specifica che ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto e che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
Si evince dunque che, l’adempimento dell’iscrizione anagrafica assumerebbe rilievo solo ai fini dell’opponibilità ai terzi delle clausole contenute nel contratto, e non costituirebbe adempimento necessario al fine di dare valore alla relazione di fatto”.
DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI DI FATTO (CONTINUA LA LETTURA)

