Il rapporto di lavoro a tempo parziale o a part time verticale o ciclico è un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore dipendente presta la sua opera solo in alcuni giorni al settimana o in alcune settimane al mese oppure alcune settimane o mesi dell’anno.
A tali lavoratori la normativa e la giurisprudenza di Cassazione (tra l’altro l’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e la Sentenza della Corte di Cassazione civile Sez.. lavoro n.34532 del 2015) riconosce un trattamento pensionistico uguale a quello dei lavoratori a tempo pieno.
Esaminiamo di seguito le modalità di tale rapporto pensionistico.
Il rapporto pensionistico
Come si è detto sopra, il lavoro prestato a tempo parziale verticale dà diritto al trattamento pensionistico intero come quello svolto a tempo pieno, ma a condizione che il trattamento pensionistico non abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Il lavoratore a tempo parziale per avere riconosciute le 52 settimane l’anno dovrà avere un reddito annuo di almeno 10.724 euro (che corrisponde a 206,23 euro per 52 settimane). In caso contrario (cioè che il reddito annuo è inferiore al detto importo) l’anzianità verrà proporzionalmente ridotta; per esempio in caso di reddito annuo pari a 2.581 euro sarà riconosciuta un’anzianità di soltanto 13 settimane.
Quanto appena detto non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato, mentre per i dipendenti pubblici occupati a tempo parziale il requisito delle 52 settimane è riconosciuto anche a prescindere del reddito annuale.

