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Part-time con diritto pieno a pensione, ecco la nuova procedura di domanda

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Part-time con diritto pieno a pensione, ecco la nuova procedura di domanda

Salvatore Freni  |
martedì 08 Febbraio 2022

Nuovo applicativo INPS online per la domanda di riconoscimento pieno ai fini pensionistici del part-time ciclico o verticale: ecco le istruzioni e cosa sapere

Il rapporto di lavoro a tempo parziale o a part time verticale o ciclico è un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore dipendente presta la sua opera solo in alcuni giorni al settimana o in alcune settimane al mese oppure alcune settimane o mesi dell’anno.

A tali lavoratori la normativa e la giurisprudenza di Cassazione (tra l’altro l’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e la Sentenza della Corte di Cassazione civile Sez.. lavoro n.34532 del 2015) riconosce un trattamento pensionistico  uguale a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Esaminiamo di seguito le modalità di tale rapporto pensionistico.

Il rapporto pensionistico

Come si è detto sopra, il lavoro prestato a tempo parziale verticale dà diritto al trattamento pensionistico intero come quello svolto a tempo pieno, ma a condizione che il trattamento pensionistico non abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Il lavoratore a tempo parziale per avere riconosciute le 52 settimane l’anno dovrà avere un reddito annuo di almeno 10.724 euro (che corrisponde a 206,23 euro per 52 settimane). In caso contrario (cioè che il reddito annuo è inferiore al detto importo)  l’anzianità verrà proporzionalmente ridotta; per esempio in caso di reddito annuo pari a 2.581 euro sarà riconosciuta un’anzianità di soltanto 13 settimane.

Quanto appena detto non si applica ai lavoratori addetti ai servizi  domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai  periodi  di servizio militare o equiparato, mentre per i dipendenti pubblici occupati a tempo parziale il requisito delle 52 settimane è riconosciuto anche a prescindere del reddito annuale.

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Come presentare la domanda

Per la presentazione della domanda occorre distinguere due casi: se il rapporto a part time verticale è in corso o se lo stesso è estinto.

  • Nel primo caso la domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro di cui al modello allegato (Allegato n. 1) alla circolare dell’INPS qui citata o dalla dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 2), compilata dal lavoratore ed al quale deve essere allegato il contratto di lavoro;
  • nel secondo caso il lavoratore produrrà un’autocertificazione, corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti, da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Occorre precisare che trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore della legge 178/2020 (1 gennaio 2021) il diritto di presentare la domanda qui detta si prescrive (cioè la domanda non si può più presentare).

Come il part time verticale incide sul trattamento di fine rapporto

Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, citate sopra non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, che ad ogni buon fine si riepilogano.

a) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio

La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:

  • il trattamento di fine servizio non spetta all’atto del passaggio al part-time;
  • ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero;
  • ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;
  • a base di calcolo deve essere presa la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

b) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine rapporto

A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.

Salvatore Freni

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