Un consigliere comunale e un assessore tra i componenti della commissione giudicatrice: per il Tar si tratta di un rischio per l’imparzialità della procedura. Stop agli atti in vista dell’udienza del 5 dicembre
AGRIGENTO – Era il 2022 quando l’Azienda sanitaria provinciale ha bandito un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui sette posti di tecnico sanitario di radiologia medica. All’esito della prima prova scritta, l’Asp rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica. Successivamente, alcuni dei candidati non idonei alla prova scritta, lamentando la sussistenza di alcuni vizi riguardanti la regolare composizione della commissione esaminatrice e comportanti la possibile caducazione dell’intera procedura concorsuale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, hanno proposto un ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana, volto a ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla stessa commissione d’esame.
La misura cautelare richiesta dai ricorrenti, in effetti, è stata poi accolta con decreto del presidente della Regione, che pertanto ha disposto la sospensione di tutti gli atti impugnati. Nondimeno, l’Asp con successiva delibera, ha proceduto anche all’approvazione della graduatoria finale del concorso e, pertanto, avverso tale provvedimento i ricorrenti, hanno proposto motivi aggiunti al ricorso straordinario.
A questo punto, l’Asp e alcuni controinteressati (i candidati vincitori) hanno chiesto la trasposizione del predetto ricorso innanzi al Giudice amministrativo e, conseguentemente, il giudizio veniva incardinato innanzi al Tar di Palermo. Nell’ambito di tale giudizio, gli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto hanno censurato l’illegittimità degli atti adottati dalla commissione d’esame in ragione di alcuni elementi incidenti proprio sull’imparzialità della detta commissione d’esame.
Segnatamente, veniva rappresentato in giudizio che un commissario, Antonio Nobile, prima di essere nominato in qualità di componente della commissione esaminatrice, aveva preso parte alle consultazioni celebratesi per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Ravanusa, risultando altresì eletto quale consigliere comunale. E ancora, il presidente della commissione, Angelo Trigona, successivamente a tale nomina, era stato nominato assessore nel Comune di Licata. In ragione di quanto sopra, gli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto hanno dunque rilevato che i suddetti componenti della commissione esaminatrice non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, con conseguente illegittimità sia della composizione della commissione esaminatrice che degli atti da quest’ultima adottati.
Con ordinanza, condividendo le tesi difensive che vengono sostenute dagli avvocati, il Tar ha osservato che in considerazione degli incarichi di tipo politico ricoperti nei due Comuni dell’agrigentino dai due componenti della commissione giudicatrice, si debba considerare sussistente una stretta connessione territoriale tra l’area di attività dell’Ente che ha indetto il concorso (L’Asp di Agrigento) e l’ambito in cui i suddetti commissari esercitano l’attività politica, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti. Pertanto, il Tar di Palermo, con la predetta ordinanza ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati afferenti il concorso, fissando l’udienza di trattazione del merito del ricorso all’udienza del 5 dicembre 2024.