“Il trattamento dei dati
personali da parte di un’amministrazione pubblica (…) è sempre consentito se
necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio
di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non
espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge,
di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo
pubblico o dall’organismo di diritto pubblico in coerenza al compito svolto o
al potere esercitato”. Si legge nella bozza del decreto esaminato oggi dal
Cdm.
Disposta anche l'autopsia sul corpo del povero senzatetto: un testimone avrebbe riferito alle autorità di una lite con un uomo. ...