ROMA – Ne abbiamo già parlato più volte sulle pagine di questo quotidiano per ricordare che nel nostro ordinamento tributario esistono alcune disposizioni, precisamente gli articoli 51 e 52 del Dpr 633 del 1972 e gli articoli 31 e 32 del Dpr 600 del 1973, che impediscono al contribuente di utilizzare a proprio favore, ossia per dimostrare la regolarità del proprio comportamento fiscale, documenti che – ritualmente richiesti in sede di accessi, ispezioni o verifiche, oppure richiesti dall’ufficio fiscale con apposito questionario – non vengono esibiti tempestivamente (o non vengono esibiti nel termine, non inferiore a quindici giorni, previsto dal questionario). Una sanzione indiretta estremamente grave che molto probabilmente risulta sproporzionata rispetto alla violazione (formale) commessa (la mancata ottemperanza entro un termine stabilito), ma, in molti casi, anche in contrasto con l’articolo 53 della Costituzione perché, verificandosi le condizioni previste dai citati articoli, l’ufficio puoi procedere ad accertamenti, anche induttivi, non corrispondenti alla effettiva capacità contributiva del contribuente.
Cassazione, ordinanza n. 5679/2024: rigore formalistico e mancata organizzazione aziendale
Al riguardo la giurisprudenza di merito è stata nella maggior parte dei casi favorevole ai contribuenti. La Corte di Cassazione, invece, con ordinanza n. 5679, pubblicata il 20 dicembre 2024, ha sostenuto all’inizio la tesi fondata sull’estremo rigore formalistico della disposizione, ritenendo che il divieto di utilizzo della documentazione non tempestivamente esibita opera non solo in caso di atteggiamento doloso, ma anche in caso di semplice colpa, magari legata alla mancanza di una sufficiente organizzazione aziendale. Poi, però, adottando una tesi meno formalistica e certamente più coerente con lo Statuto dei Diritti del Contribuente, la stessa Cassazione, con Ordinanza n. 16700 depositata in data 23 giugno 2025, nel ribadire che non è possibile richiedere al cittadino dati che l’Ente stesso ha già a disposizione, hanno ritenuto, nel caso della specifica controversia di cui si parla, come la mancata indicazione del valore iniziale, anche se seguita dalla mancata risposta alla richiesta dell’Ufficio, quando sono stati indicati esattamente dal contribuente gli estremi della denuncia di successione (evidentemente già in possesso dell’Amministrazione finanziaria) dalla quale il valore iniziale ha origine (quello dichiarato in successione od anche nell’atto di donazione), non può configurare l’ipotesi di rifiuto di esibizione, sanzionata nel modo precedentemente detto. La cennata e precisa indicazione degli estremi della denuncia di successione, sempre secondo i Giudici della Cassazione, costituisce infatti un elemento che la stessa Amministrazione non solo ha la possibilità di riscontrare, ma che addirittura avrebbe avuto l’obbligo di produrre in giudizio trattandosi di un documento riguardante la materia del contendere, anche se favorevole alla parte contribuente.
Ordinanza n. 3224/2026: la preclusione probatoria non opera in modo automatico
Una pronuncia cui, più recentemente, ha fatto seguito un’altra Ordinanza della medesima Corte di Cassazione (la numero 3224, Sezione Tributaria, del 13 febbraio 2026), che confermando sostanzialmente la precedente interpretazione ha evidenziato come, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la preclusione probatoria prevista dall’art. 32, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973 non opera in modo automatico, a causa della semplice omissione o tardività dell’esibizione, occorrendo, invece, per esplicare i suoi effetti negativi per la parte contribuente di una valutazione concreta volta a conoscere il tipo di elemento informativo (deve trattarsi di un elemento, quello che si vorrebbe disconoscere, favorevole al contribuente), la sua effettiva incidenza sulla pretesa fiscale, nonché la conoscenza (anche conoscibilità) o meno, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle informazioni richieste.
La riforma tributaria e la tutela del contribuente: verso una revisione delle norme
Insomma, le disposizioni prima citate cominciano a subire altre serie e autorevolissime critiche interpretative. Speriamo che, magari con la riforma tributaria in corso, possano essere modificate adeguandole alle norme vigenti quelle che sanciscono, oltre al principio fondamentale di cui all’articolo 53 della Costituzione, anche l’affidabilità e la buona fede del contribuente.

