ROMA – È stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 allegato alla Gazzetta ufficiale n. 10 del 30 gennaio 2026 il Decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio, ossia il Testo unico dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva).
Testo unico Iva, pubblicazione e entrata in vigore
Entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, ma dobbiamo cominciare già da ora a fare i conti con questo nuovo testo legislativo che, tra meno di un anno, manderà in soffitta il “mitico” Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, in vigore da quasi 53 anni, emanato a seguito della Legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971.
Si attende ancora, comunque, il Decreto delegato in materia di Iva previsto dalla legge delega del 2023.
Cos’è l’Iva e il superamento dell’Ige
Ricordiamo che l’Iva è un’imposta sui consumi avente le caratteristiche di imposta applicata “sul valore aggiunto”, al contrario dell’Ige, in vigore fino al 31 dicembre 1972, un tributo quest’ultimo che, al contrario dell’Iva, era applicabile “sul valore pieno” e, come tale, non in grado di assicurare la trasparenza pretesa dalla UE nella circolazione dei beni nel mercato comune europeo.
L’esperienza diretta nella nascita dell’Iva
Chi scrive, chiamato alla fine del 1972 a collaborare all’apertura dell’Ufficio dell’Imposta sul valore aggiunto di Palermo per gestire la nuova organizzazione e l’applicazione del nuovo tributo, ha vissuto tutti i momenti più significativi che hanno caratterizzato l’Iva, svolgendo, nelle diverse funzioni ricoperte (fino a essere il direttore di quell’ufficio), il pesante lavoro (anche a causa delle continue modifiche) legato alla diffusione della nuova normativa, ai necessari chiarimenti all’utenza, all’effettuazione dei controlli ed alla notifica degli atti di accertamento.
Riforma tributaria e legge delega 111/2023
Ora, come già accennato, va in soffitta il Dpr 633/72, ma non i principi fondamentali dell’Iva, che si inseriscono, con il nuovo Testo unico e in attesa del Decreto delegato, nella riforma tributaria di cui alla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.
Una riforma, quest’ultima, che ha già prodotto 17 decreti legislativi (altri sei sono ancora in corso di pubblicazione o di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri) e nove Testi unici dei quali, con l’ultimo riguardante l’Iva, ne sono stati già pubblicati sei, tutti in vigore dal 2027.
Le riforme fiscali già operative
Come già detto, molte delle prescrizioni contenute nella legge 111/23 sono già legge e riguardano, più in particolare:
- la riforma Irpef e imposte sui redditi;
- fiscalità internazionale;
- modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente;
- razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari;
- accertamento tributario e concordato preventivo biennale;
- regime di adempimento collaborativo;
- contenzioso tributario;
- settore dei giochi;
- sistema sanzionatorio tributario;
- sistema nazionale della riscossione;
- imposta di registro, successioni e donazioni, bollo;
- disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise;
- revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef e Ires).
I Testi unici già pubblicati
I Testi Unici già pubblicati, invece, sono quelli riguardanti la “giustizia tributaria”, i “tributi erariali minori”, le “sanzioni tributarie amministrative e penali”, i “versamenti e la riscossione”, la “imposta di registro e altri tributi indiretti”.
Oltre, evidentemente, l’Iva, di cui al citato Decreto legislativo, pubblicato lo scorso 30 gennaio.
Cambiamenti normativi e difficoltà applicative
Una serie di cambiamenti, quelli già realizzati e quelli che sono in corso di realizzazione, che certamente non sono di facilissima applicazione, ma che riteniamo essere indispensabili.
Si tratta di “digerire” in pochissimo tempo migliaia di articoli di legge, prima organizzati in modo diverso e ora inseriti in più di tremila pagine dei nuovi testi normativi.
Conosciamo bene i sacrifici che comportano tutte le riforme, specialmente le riforme fiscali, cambiamenti però di cui ogni tanto, nonostante tutto, principalmente tra gli addetti ai lavori si avverte la necessità. Ora, dopo la pubblicazione dell’ultimo (in ordine di tempo) Testo unico, siamo alle prese con i cambiamenti nel settore dell’Iva.
Struttura del nuovo Testo unico Iva
Non dovremo dimenticare i principi fondamentali, ma potremo ricercare le relative disposizioni non più nell’intera e vastissima normativa tributaria (in cui queste norme sono sparse), ma nell’unico testo (di 140 pagine), quello chiamato appunto “unico”, composto da 18 titoli suddivisi in 171 articoli e da quattro tabelle che, dopo l’enorme lavoro di riordino, razionalizzazione, coordinamento con altre norme e abolizione delle disposizioni non più applicabili, comprende tutta la normativa relativa all’Imposta sul valore aggiunto, compresi i regimi speciali, la disciplina riguardante le operazioni intracomunitarie e tantissime altre disposizioni che, fino alla fine di quest’anno, siamo chiamati a ricercare tra i meandri dell’intera vigente legislazione di carattere tributario.
Norme di provenienza e futuri decreti
Per semplificare il collegamento del nuovo testo con il Dpr 633 del 1972 e le altre numerosissime disposizioni riguardanti il tributo Iva, nel titolo di molti articoli sono indicate le norme “di provenienza”.
Poi, quando sarà emanato il decreto delegato sull’Iva, faremo pure i conti anche con queste future novità che, più del Testo unico, potrebbero incidere in maniera più pesante sulla struttura dell’imposta.
Non sarà un lavoro facile. Si tratta di una svolta epocale (l’intera riforma tributaria) che va metabolizzata ed elaborata prima di diventare di ordinaria applicazione. Dovremo sperare, comunque, in una tregua legislativa che consenta di assimilare tutte le nuove disposizioni della “riforma”, comprese le norme di attuazione che saranno emanate in seguito, e sperare principalmente che non venga sovvertito il principio che ha ispirato questa riforma tributaria, ossia la semplicità e la chiarezza.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

