Le immagini dei danni causati dal ciclone Harry alla linea ferroviaria Catania-Messina hanno messo in luce, qualora ce ne fosse stato bisogno, la fragilità delle infrastrutture in Sicilia. La facilità con cui gli eventi atmosferici, per quanto in questo caso si sia trattato di un fenomeno di portata eccezionale, finiscano per sgretolare la rete di per sé già precaria dei collegamenti. Sulla stessa linea da anni sono in corso i lavori per realizzare il raddoppio del binario unico nel tratto che va da Giampilieri a Fiumefreddo. Un’opera del costo di oltre due miliardi, la cui conclusione è prevista tra qualche anno.
A pronunciarsi negativamente su un’opera collaterale e funzionale all’avanzamento del cantiere è stato il Tar di Catania, con una sentenza che ha dato ragione ad alcuni residenti di Itala, in provincia di Messina. Il pronunciamento ha riguardato l’annullamento di un’autorizzazione paesaggistica che l’anno scorso era stata data dalla Soprintendenza peloritana nell’ambito di un progetto per realizzare uno svincolo temporaneo dell’autostrada A18. Il verdetto dei giudici amministrativi si va ad aggiungere alla bocciatura che in autunno era stata disposta dal Ministero dell’Ambiente.
Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo, il nodo Itala e il ricorso al Tar
La coppia che si è rivolta al tribunale è proprietaria di un fondo in cui è presente un bed and breakfast. L’area è confinante con l’autostrada Catania-Messina e la strada provinciale per Itala Superiore.
A essere stata impugnata è stata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 16 gennaio dello scorso anno e pubblicata poi a maggio sul sito del ministero. “Gli interessati hanno appreso che Rfi e il Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, nell’ambito dei lavori di raddoppio ferroviario della tratta Giampilieri–Fiumefreddo, hanno presentato istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e della procedura relativa alla valutazione di incidenza, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, per la realizzazione di svincoli provvisori sull’autostrada A18 nei Comuni di Nizza di Sicilia, Sant’Alessio Siculo, Itala e Taormina – viene ricostruito nella sentenza del Tar –. Lo svincolo previsto nel Comune di Itala determinerebbe l’interconnessione tra la A18 e la viabilità locale e la realizzazione, in corrispondenza del terreno della ricorrente, di una bretella di ingresso all’autostrada destinata al traffico di cantiere, con significativa riduzione della fruibilità dell’immobile e con interferenze dirette sull’accesso all’altra proprietà”.
Il problema della vicinanza ai luoghi pubblici
A sostegno del ricorso, i residenti hanno sottolineato come l’opera creerebbe disagi e pericoli anche a diversi luoghi pubblici. “La via san Giacomo costituisce il centro abitato di Itala Marina, unica strada parallela alla statale 114 e sede principale di parcheggi e servizi”, hanno scritto nel ricorso. Spiegando che nelle immediate vicinanze si trovano una scuola elementare, una chiesa, la biblioteca comunale, la guardia medica e una postazione del 118.
A ciò si aggiungerebbe l’impatto ambientale derivante dalla rimozione della fascia vegetale che separa l’autostrada dal centro abitato: “Unico polmone verde presente ad Itala Marina, costituente una barriera naturale contro il rumore e l’inquinamento”.
La serie di criticità elencate è completata dal rischio per le persone in caso di guasti ai freni dei mezzi di cantiere, data la pendenza della rampa, ma anche dal rischio idraulico creato dal “convogliamento delle acque delle due rampe verso un crocevia già gravato dalle acque della strada provinciale e della via San Giacomo, in un’area che in passato ha registrato eventi alluvionali di rilievo” e, infine, il pericolo di danni strutturali agli immobili pubblici a causa delle vibrazioni”.
Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo e svincolo A18 a Italia: la valutazione del Tar
Per il tribunale amministrativo, il parere con cui la Soprintendenza di Messina sarebbe sprovvisto di adeguate motivazioni. “Il provvedimento non appare idoneo a dare contezza del percorso valutativo in concreto seguito dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, risolvendosi nella tautologica enunciazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento – si legge nella sentenza – L’affermazione secondo cui il progetto esecutivo in questione non altera negativamente i valori paesaggistici dell’area protetta, in assenza di una specifica individuazione dei valori paesaggistici protetti in relazione al contesto territoriale di riferimento e di una comparazione degli stessi con le caratteristiche concrete dell’intervento progettato, si risolve in una motivazione apparente e assolutamente priva di contenuto”.
Il secondo “no”
Tra agosto e ottobre, a esprimersi negativamente erano stati anche il Ministero dell’Ambiente, sulla scorta della valutazione fatta dalla commissione tecnica Pnrr-Pniec, e lo stesso Assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana.
Entrambi infatti avevano ritenuto che “gli impatti ambientali del progetto – in fase di costruzione, esercizio e dismissione – sulle diverse componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione e alla salute umana, non siano compensati dai benefici attesi”. In particolare, i tecnici avevano previsto un aumento di rumore, vibrazioni ed emissioni in atmosfera in una zona a ridosso dell’area residenziale che avrebbe comportato una “perdita di salubrità dei luoghi per un periodo stimato di almeno cinque anni”.

