Tra due mesi nella scheda elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Randazzo non potrà comparire in alcun modo il nome di Francesco Sgroi. L’ex sindaco del centro alle pendici dell’Etna è stato dichiarato definitivamente incandidabile dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’appello di Catania emessa lo scorso anno.
Stesso epilogo per l’ex assessore Nunzio Proietto Batturi. Anche lui sarà fuori dai giochi nell’appuntamento che ridarà a Randazzo una guida politica, dopo il periodo di commissariamento seguito allo scioglimento per infiltrazione mafiosa.
I motivi del rigetto
La sentenza della Cassazione è stata pubblicata il 6 marzo. Sia Sgroi che Batturi – il primo sindaco dal 2018, il secondo assessore ai Lavori pubblici dal 2022 al 2023 – hanno sottoposto alla Suprema Corte diversi rilievi alle conclusioni dei giudici di secondo grado che, nel 2025, avevano ribaltato il verdetto emesso precedentemente dal tribunale.
Per la Corte d’appello, infatti, i due – nonostante l’archiviazione incassata nell’indagine penale Terra Bruciata, a cui è seguito l’invio da parte della prefettura della commissione ispettiva e dopo lo scioglimento dell’ente disposto dal Consiglio dei ministri – si erano contraddistinti per condotte incompatibili con l’assunzione della carica pubblica.
“La Corte d’appello ha valorizzato, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, taluni comportamenti, descritti nella relazione prefettizia – ricorda la Cassazione – ritenuti sintomatici di personale vicinanza a soggetti facenti parti della organizzazione criminale, nonché di mala gestione della cosa pubblica da parte dei suddetti amministratori, che aveva reso permeabile l’amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali presenti sul territorio”.
Nel caso di Sgroi a pesare sono state tre vicende: l’avere chiesto, in un periodo antecedente all’elezione, al boss locale Francesco Rosta informazioni sui possibili autori di un furto in un immobile di proprietà; il mancato abbattimento degli ecomostri di proprietà del boss Sangani e infine la mancata attivazione dell’iter che avrebbe potuto consentire al Comune di acquisire beni confiscati alla mafia.
La ricerca del boss
In merito alla vicenda di quello che è stato considerato un favore chiesto dall’ex primo cittadino a un esponente della criminalità organizzata, i giudici ermellini sono netti: “Reagire a un furto rivolgendosi a un boss locale anziché alle forze dell’ordine non è un comportamento neutro – si legge nella sentenza – La Corte d’appello lo ha considerato sintomatico di abituale frequentazione con esponenti di una consorteria mafiosa e così facendo ha correttamente utilizzato – contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente – il meccanismo della prova presuntiva, considerando i fatti conosciuti (la richiesta, la consapevolezza di quali fossero le famiglia mafiose, l’ambiente ristretto in cui ciò è avvenuto) e giungendo ad una conclusione basata non su mere congetture, ma su deduzione logiche e massime di esperienza”.
La Suprema Corte sottolinea come la mafia “non concede favori a titolo caritatevole” e il fatto stesso di avere formulato la richiesta di avere informazioni sugli autori del furto “sottintende la implicita affermazione di essere a conoscenza che il destinatario ha legami con ambienti criminali”. E poi ancora: “La natura del favore è di per sé discutibile poiché una persona retta si rivolge alle forze dell’ordine e non al boss locale e da qui si può dedurre che una richiesta di questo tipo manifesta fiducia nel boss e nei mezzi illegali piuttosto che l’adesione alle regole dello Stato”.
Le mancate demolizioni
Dall’accusa di non avere fatto nulla per avviare le demolizioni dei beni abusivi di proprietà della famiglia Sangani, Sgroi si è difeso affermando di esserne entrato a conoscenza della loro esistenza soltanto quattro anni dopo essere stato eletto e, al contempo, che sarebbe stato assurdo pensare che, una volta eletto, al sindaco sarebbe toccato mettere le mani su ordinanze di demolizioni risalenti a oltre trent’anni prima.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto corretta la lettura data dalla Corte d’appello, in merito alle condotte di Sgroi. “Anche a non voler rilevare che la vicenda della nota della polizia municipale non dimostra che il sindaco ebbe cognizione del fatto solo dopo questa nota, ma soltanto che da quella data in poi non poteva più affermare di non saperne nulla, non si discute di quando arrivò al sindaco una notizia dell’abusivismo in forma ufficiale e che non poteva ignorare, ma di un complessivo comportamento, valutato come inerte ed inefficiente”, si legge nella sentenza.
Il bene confiscato
A Randazzo, dopo la confisca di un bene alla famiglia Rosta alcune cooperative si erano fatte avanti mostrando interesse a gestirlo. Per poterlo fare, sarebbe stato necessario che il Comune facesse richiesta di concessione e acquisizione al proprio patrimoinio all’Agenzia nazionale dei beni confiscati.
Così non è mai stato, e ciò ha comportato che il bene rimanesse nei fatti nelle mani degli stessi mafiosi. Protagonista in negativo di questa vicenda è stato ritenuto anche l’allora assessore Proietto Batturi, nei confronti del quale, così come per Sgroi, l’incandidabilità è ormai definitiva.
“La motivazione della Corte d’appello sul punto è chiara e conseguenziale imputando al sindaco di avere concorso con la sua condotta inerte e negligente a lasciare beni confiscati nella disponibilità
di fatto (e non in diritto) della famiglia mafiosa – scrivono i giudici di terzo grado – La Corte d’appello ha addebitato al sindaco nonché all’assessore Proietto Batturi un comportamento negligente ed opaco dal momento che il Comune di Randazzo ha rinunciato a chiedere l’assegnazione di questi terreni, il che ha impedito non già la formale acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, bensì la sua effettiva destinazione a scopi di utilità sociale”.
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