Reddito di cittadinanza e assegno di mantenimento - QdS

Reddito di cittadinanza e assegno di mantenimento

Sebastiano Attardi

Reddito di cittadinanza e assegno di mantenimento

martedì 29 Ottobre 2019

Quando l’assegno di mantenimento è esiguo, il coniuge, che ne ha diritto, può avanzare all’INPS la richiesta del reddito di cittadinanza

La legge stabilisce che quando due coniugi si separano, ognuno dei due deve provvedere, in pari misura, al mantenimento dei figli minori, oppure al mantenimento dei figli maggiorenni se ancora questi non hanno trovato una attività lavorativa. Ed ancora, la legge stabilisce che quando uno dei due coniugi non svolge attività lavorativa, mentre l’altro coniuge guadagna ed ha una ottima posizione economica, quest’ultimo ha l’obbligo di mantenere l’altro coniuge sino a quando questi non troverà un lavoro redditizio.

Il provvedimento con il quale il Tribunale ha stabilito la corresponsione degli assegni alimentari per i figli ed il mantenimento per la moglie, però, ha sempre valore temporaneo ( “rebus sic stantibus”). Infatti, se ad un certo momento mutano le condizioni economiche dell’uno o dell’altro, uno dei due potrà richiedere, al Tribunale la revisione dell’originario provvedimento per adeguarlo alla nuova situazione economica.

Ciò premesso, va anche detto che quando l’assegno di mantenimento è esiguo, il coniuge, che ne ha diritto, può avanzare all’INPS la richiesta del reddito di cittadinanza. Da ciò consegue ovviamente che l’importo mensile che quest’ultimo percepirà mensilmente, contribuirà a formare un nuovo e più alto reddito a suo favore.

Ebbene, se sommando l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dal coniuge più debole, all’importo che quest’ultimo incasserà a titolo di reddito di cittadinanza, si raggiungerà un maggior reddito mensile, l’altro coniuge erogante l’assegno di mantenimento potrà rivolgersi al Tribunale per chiedere la modifica dell’originario provvedimento, onde ridurre l’importo mensile sia per la moglie che per i figli.

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