Regolamento per il compostaggio locale, a Piazza Armerina novità per i rifiuti - QdS

Regolamento per il compostaggio locale, a Piazza Armerina novità per i rifiuti

Nicola Digiugno

Regolamento per il compostaggio locale, a Piazza Armerina novità per i rifiuti

martedì 02 Luglio 2019

Interessate non soltanto le attività agricole e vivaistiche, ma anche cucine, mense, mercati e giardini. Il documento è stato approvato nei giorni scorsi con decisione della Giunta cittadina

PIAZZA ARMERINA (EN) – La Giunta comunale ha approvato il Regolamento per il compostaggio locale, il cosiddetto compostaggio di prossimità, per la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e l’applicazione dei principi della Direttiva europea 2008/98/Ce”.

In particolare, l’articolo 4 disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione; l’articolo 11 fissa l’obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l’anno 2020; l’articolo 16 stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Il compostaggio locale è quello “aerobico di rifiuti biodegradabili”, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove vengono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione con il comune ospitante l’apparecchiatura per poter conferire presso la stessa”. La pratica “si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani, che può essere conferita nell’apparecchiatura o direttamente dall’utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta”.

L’articolo 4 dello stesso regolamento prevede che “l’apparecchiatura potrà essere posizionata all’interno dei centri comunali di raccolta, di isole ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa”.

All’articolo 5 è specificato che “sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del Decreto legislativo 29 aprile 2010, numero 75”. I conferimenti “diretti” o “indiretti” potranno essere oggetto di controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

L’articolo 9 recita: “Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l’apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell’apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria”.

Elencate all’articolo successivo, infine, le condizioni generali per accedere alla riduzione Tari o Tariffa puntuale, prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell’apparecchiatura di “compostaggio di prossimità”.

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